Condominio

Amministratore, compiti e responsabilità nei casi di usucapione dei beni comuni

di Mauro Simone e Giuseppe Simone

Talvolta si verifica un utilizzo abusivo dei beni condominiali da parte di taluni condòmini.
Casi scolastici di alterazione e occupazione di parti comuni da parte del singolo condomino sono quelli del sottoscala o della cantina del pianerottolo inglobato nella proprietà individuale e sottratti al godimento degli altri condomini.
Quali sono gli obblighi dell'amministratore di condominio in simili circostanze?
Premesso che il sostenere, come talvolta accade, che gli anzidetti spazi comuni non erano in precedenza mai state utilizzate o che trattasi di spazi ritenuti all'apparenza di scarsa utilità dal condominio non giustifica la natura abusiva e illecita della condotta del singolo abusivista.
L'amministratore è tenuto ad intervenire tempestivamente per far cessare l'abuso, eventualmente anche ricorrendo all'Autorità Giudiziaria, sia per far cessare in via d'urgenza l'illegittimità sia per ottenere il ristoro dei danni eventualmente subiti dalla compagine condominiale.
L'amministratore ha una duplice responsabilità, sia civilistica sia penale, e ne risponde personalmente se le dette condotte producono il verificarsi di danni per il condominio o per le persone.
L'amministratore è penalmente responsabile per omissione nel caso in cui l'utilizzo abusivo delle parti comuni pregiudichi la sicurezza dello stabile o si verifichino eventi di danno alle persone.
Non vanno neppure escluse conseguenze di carattere patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'occupazione o l'annessione di una parte comune da parte del singolo,sia diventata ormai definitiva e incontestabile, pregiudicando così la possibilità di intraprendere nell'interesse dei condomini azioni cautelari e ogni altra possibilità di tutela.
Infatti, il condominio se rimane a lungo inerte di fronte all'occupazione abusiva di uno spazio comune corre il rischio che il bene condominiale ( sottoscala, pianerottolo, cantina, etc) venga usucapito dal singolo condomino.
Ovviamente va accertato , nel caso concreto,che non si tratti di un uso più intenso o diverso da quello degli altri condomini, ai sensi dell'art. 1102 c.c., in quanto ciò non sarebbe idoneo a mutare il titolo del possesso.
In vero non sono ritenuti idonei a usucapire i beni comuni i semplici atti di gestione, ma occorre un comportamento tale da evidenziare inequivocabilmente da parte del singolo il possesso esclusivo e l' “animo domini” sulla cosa comune per la durata di 20 anni, così da escludere di fatto dal godimento di un bene gli altri condomini.
Per alcuni beni come il sottotetto, quando non costituisce pertinenza dell'appartamento dell'ultimo piano e assolve all'esclusiva funzione di isolare i vani del sottostante alloggio, non è invece configurabile un possesso idoneo ad usucapirlo , qualificandosi come danno da “lucro cessante”, in assenza del consenso unanime di tutti i partecipanti alla collettività condominiale (Cass. 11184/2017), l'utilizzazione in via esclusiva del bene comune da parte del singolo condomino.

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