Condominio

Il condominio non risponde dei furti attuati a causa dell’impalcatura dell’impresa

di Luana Tagliolini

È da escludere in linea di principio la responsabilità oggettiva o da custodia della struttura in base all'articolo 2051 del Codice civile del condominio committente per il furto a privati resosi possibile per l'omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza all'impalcatura da parte dell'impresa appaltatrice (Cassazione, sentenza n. 15176/2017).
Principio applicato di recente dalla Corte di Cassazione alla fattispecie riguardante un furto verificatosi all'interno di una unità abitativa a danno del suo conduttore il quale citava in giudizio sia la società appaltatrice che il condomino chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno subito.
Parte attrice, infatti, riteneva che del danno fosse responsabile non solo l'impresa per omesso misure di sicurezza ma anche il condominio in quanto custode del ponteggio che aveva agevolato il furto.
Respinta l'istanza sia in primo che in secondo grado, la Corte di cassazione respingeva il ricorso.
Richiamava un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale «in caso di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore in base all'articolo 2043 codice civile per omessa diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo di ponteggi».
Ha escluso che, in linea di principio, il condominio possa essere ritenuto responsabile per l'omessa vigilanza e custodia della struttura - cui è obbligato in base all'art. 2051 codice civile – avendo quest'ultimo semplicemente acconsentito all'installazione dell'impalcatura alla ditta appaltatrice la quale non aveva adottato le necessarie misure di sicurezza, favorendo il furto.
Una responsabilità del condominio in base all'articolo 2043 cit., concorrente con quella dell'appaltatore, è ravvisabile in caso di concreta riferibilità ad esso dell'evento per culpa in eligendo (e cioè per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea) o, laddove l'appaltatore - in base a patti contrattuali - sia stato un semplice esecutore dei suoi ordini ed abbia agito quale nudus minister, attuandone specifiche direttive o, abbia omesso di vigilare sull'attività dell'impresa.
Nella fattispecie in esame i giudici di merito avevano escluso la sussistenza, di un concreto, del potere di fatto del condominio in relazione all'impalcatura montata dall'appaltatore (negando così il rapporto di custodia con la struttura) e dall'altro non era stato dedotto, oltre che non provato, il difetto di vigilanza sull'impresa da parte del condominio.

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