Per il 50% sul nuovo box si deve pagare con bonifico
Nell'ipotesi di acquisto contestuale dell'abitazione e del box pertinenziale di nuova costruzione, ceduto dall’impresa costruttrice, si applica la detrazione del 50% delle spese di realizzazione del box, come attestate dalla stessa impresa (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di Bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Con le risoluzioni 38/E dell’8 febbraio 2008 e 7/E del 13 gennaio 2011, è stato precisato che gli acconti per il box risultano rilevanti a condizione che siano pagati con bonifico bancario o postale, e dopo la registrazione del contratto preliminare relativo al box. Nell’ipotesi di pagamento con assegni, ai fini della detrazione, è necessario provvedere a rifare il pagamento con bonifico annullando l’assegno. Solo nell’ipotesi in cui ciò non sia possibile (circolare 7/E del 2017), gli acconti pagati dal promissario acquirente di un box risultano detraibili. In ogni caso - precisa la circolare 43/E/2016 - la detrazione opera a condizione che l’impresa esecutrice dei lavori rilasci al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che «i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito». Tale documentazione deve essere conservata ed esibita su richiesta agli uffici dell’amministrazione finanziaria (circolare 43/E del 2016).
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