Condominio

Sul terrazzo comune lecite le fioriere se non «privatizzano» lo spazio

di Patrizia Maciocchi

Cassazione generosa con chi trasforma gli spazi comuni, magari ingentilendoli.

La condomina che trasforma un finestra in porta finestra per accedere al terrazzo condominiale dal suo appartamento e mette sul lastrico solare una ringhiera e delle fioriere, può lasciare tutto al suo posto se, con il suo intervento, non ha cambiato la destinazione principale del bene.

La Corte di cassazione, con la sentenza 16260/2017 (relatore Antonio Scarpa ), accoglie il ricorso di una signora che amava i fiori e il sole. Per godere degli uni e degli altri aveva creato una porta finestra all’interno della sua casa, attraverso la quale, salendo tre scalini, poteva accedere al terrazzo condominiale dove aveva sistemato degli attrezzi da giardino e delle fioriere.

Per la Corte d’Appello la ricorrente doveva rimuovere tutto e riportare il lastrico alla sua disposizione originale, alterata con i suoi interventi. Secondo la Corte territoriale, infatti, la ricorrente con la porta finestra la ringhiera e i fiori aveva di fatto “privatizzato”, rendendo di uso esclusivo un bene di proprietà condominiale. Ma anche la signora ha da dire la sua e la Cassazione le dà ragione.

Al terrazzo condominiale, infatti, si poteva accedere solo dall’appartamento della ricorrente, la quale, grazie ai manufatti della “discordia” ne utilizzava solo una parte, senza pregiudicare gli altri partecipanti né alterare la destinazione di copertura degli edifici sottostanti.

Per la Cassazione basta ad accogliere il ricorso annullando con rinvio il verdetto con il quale la Corte d’Appello chiedeva alla donna il ripristino nella condizione originaria.

La Cassazione precisa che un corretto uso della cosa comune (articolo 1102 del Codice civile) non esclude la possibilità per il singolo partecipante di godere maggiormente del bene né di servirsene per usi esclusivamente personali, traendone ogni possibile utilità. Non si può, infatti, intendere l’uso paritetico come un’assoluta identità di utilizzo della “res”, perché in tal modo si vieterebbe a ciascuno di fare della cosa comune un uso a proprio vantaggio.

I rapporti tra condòmini devono essere improntati ad un principio di solidarietà, che impone un costante equilibrio.

Se dunque è prevedibile che gli altri condomini non siano nelle condizioni, a differenza della ricorrente, di fare lo stesso uso del lastrico solare, la signora è libera di sfruttare al massimo il suo “vantaggio” logistico.

Il limite scatta solo se, con la modifica, potrebbe impedire ai titolari di utilizzare in futuro il terrazzo perché è stato limitato il piano di calpestio o è stata compromessa la funzione di copertura.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©