Condominio

Il delegante non ratifica le scelte del delegato se è andato «fuori mandato»

di Marco Panzarella e Silvio Rezzonico

Quando in assemblea di condominio il delegato vota in modo diverso da quello concordato con il delegante , quest’ultimo può non ratificare l’operato del delegato se ha agito contrariamente al mandato ricevuto. Lo ha deciso il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2669 del 3 marzo (giudice Pisani).

Secondo la pronuncia, «in tema di condominio, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea e il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalla regole generali sul mandato, con la conseguenza che l’operato del delegato nel corso dell’assemblea non è nullo e neppure annullabile ma inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica di questi e che tale inefficacia temporanea non è tuttavia rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione del condomino pseudo-rappresentato».

Ciò significa che il voto del delegato è destinato a produrre effetti giuridici non solo nella sfera del rappresentato - in quanto il voto favorevole del rappresentante preclude al condomino l’impugnazione ex articolo 1137, comma 2, del Codice civile - ma anche e soprattutto nei rapporti tra i condòmini, posto che contribuisce a formare la cosiddetta volontà del condominio. Il voto è quindi valido e se il delegante decide di non ratificare l’operato del suo rappresentante, quest’ultimo risponderà delle conseguenze delle sue azioni verso il mandante-delegante senza naturalmente che sia coinvolto il condominio.

Nel caso in questione, la richiesta di impugnazione è stata rigettata perché il delegante «non ha allegato e provato alcun motivo di invalidità della delibera» in conseguenza dell’operato del delegato, neppure ai fini della determinazione del quorum in assemblea.

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