Condominio

Cortile adibito a parcheggio, lecito limitare la manovra delle auto dagli spazi privati

di Valeria Sibilio

Adibire a parcheggio il cortile condominiale può essere una valida, seppur limitata, soluzione alla sempre più spasmodica ricerca quotidiana degli stessi nel caotico traffico delle città. Ma se vengono messi in discussione i rimedi adottati, a tale scopo, per non pregiudicare gli interessi dei condòmini, questo può diventare motivo di controversie giudiziali.
Come nel caso in questione, dove un'assemblea condominiale aveva deliberato l'utilizzo del cortile a parcheggio di veicoli in modo da lasciare libero uno spazio di sei metri nell'area antistante i box di proprietà di un condòmino ed uno spazio di tre metri di larghezza nell'area del cortile di accesso a tali unità. Il condòmino ricorreva in appello dopo che il Tribunale aveva respinto la sua richiesta di rimozione della autovetture e di ogni ostacolo all'accesso alle unità immobiliari di sua proprietà nonché all'inibizione per il futuro da tali condotte. A dare ragione al condominio è stata la Cassazione, con la sentenza 15551/2017.
Al ricorso controricorreva un solo condòmino. L'Appello confermava la validità della deliberazione dell'assemblea condominiale, respingendo le istanze del ricorrente che si rivolgeva, perciò, in Cassazione.
In questa sede, il ricorrente trascriveva stralci del suo atto d'appello per dimostrare di aver impugnato specificamente il passaggio della sentenza di primo grado che aveva affermato la mancanza di prova della responsabilità del condòmino controricorrente, sollecitando una rivalutazione dei documenti prodotti e ribadendo la richiesta di condanna di tutte le controparti a rimuovere le autovetture ed ogni altro ostacolo all'accesso ai propri box.
Per la Cassazione, la Corte d'Appello aveva giustamente ritenuta nulla la deliberazione assembleare nella sola parte in cui pregiudicava i diritti del ricorrente a godere del diritto delle sue proprietà e non dove disciplinava l'uso delle cose comuni. Mancando le prove inerenti l'effettiva estensione temporale delle condotte lesive dei condòmini nei confronti del ricorrente, il rigetto del ricorso, con riguardo ai capi di domanda inerenti la rimozione e l'inibizione, era da ritenersi giustificato. La Cassazione, con sentenza 15551 del 2017 , ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

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