Spese per gli alberi: paga il proprietario del suolo
Salvo che dal titolo non risulti il contrario, qualunque piantagione, costruzione e opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di quest'ultimo (articolo 934 del Codice civile). I quattro alberi ad altro fusto presenti nel giardino del lettore, pertanto, sono di sua proprietà, se nel suo atto di acquisto non si stabilisce diversamente. A suo carico, dunque, sono le spese per le opere necessarie a evitare che gli stessi alberi rechino danno a persone, animali o cose. Se, poi, le piante che è necessario abbattere dovranno essere sostituite, anche i costi per piantare i nuovi alberi saranno a carico del lettore. Il fatto che gli alberi abbiano contribuito e contribuiscano all'amenità di tutte le unità immobiliari condominiali - anche aumentandone il valore - non conduce a considerarli una parte comune e, quindi, non comporta una partecipazione alle relative spese. Altrimenti, per simulitudine, sarebbe come porre a carico del proprietario di un appartamento che si affaccia su un parco condominiale, al quale non ha accesso, una parte delle spese di conservazione del parco stesso.
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