L'esperto rispondeCondominio

Spese per gli alberi: paga il proprietario del suolo

Pierantonio Lisi

La domanda

Nel giardino di mia proprietà, antistante al mio appartamento, ci sono quattro pini marittimi che ormai superano in altezza l'intero caseggiato, formato da tre piani più il tetto. La zona dove sorge il palazzo è sottoposta a vincolo paesaggistico, e nella licenza edilizia (datata 1970) è specificato che il nulla osta della Soprintendenza ai monumenti è subordinato a varie condizioni, tra cui la presenza nei giardini privati di sei alberi di alto fusto (da scegliersi tra pini marittimi, lecci e magnolie). L'amministratore e soprattutto un condomino mi invitano a far domanda per l'abbattimento, perchè le radici hanno rovinato il muro di cinta e per evitare eventuali danni a persone animali e cose. A mio parere, gli alberi fanno parte dell'onere di urbanizzazione e sono quindi condominiali: è così?

Salvo che dal titolo non risulti il contrario, qualunque piantagione, costruzione e opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di quest'ultimo (articolo 934 del Codice civile). I quattro alberi ad altro fusto presenti nel giardino del lettore, pertanto, sono di sua proprietà, se nel suo atto di acquisto non si stabilisce diversamente. A suo carico, dunque, sono le spese per le opere necessarie a evitare che gli stessi alberi rechino danno a persone, animali o cose. Se, poi, le piante che è necessario abbattere dovranno essere sostituite, anche i costi per piantare i nuovi alberi saranno a carico del lettore. Il fatto che gli alberi abbiano contribuito e contribuiscano all'amenità di tutte le unità immobiliari condominiali - anche aumentandone il valore - non conduce a considerarli una parte comune e, quindi, non comporta una partecipazione alle relative spese. Altrimenti, per simulitudine, sarebbe come porre a carico del proprietario di un appartamento che si affaccia su un parco condominiale, al quale non ha accesso, una parte delle spese di conservazione del parco stesso.

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