L'esperto rispondeCondominio

Acqua, decisivo sapere chi è intestatario del contratto

Matteo Rezzonico

La domanda

Mia cognata è riuscita, dopo più di due anni di morosità, a ottenere l’esecuzione dello sfratto di un inquilino, straniero, che da quel momento non è più rintracciabile. Dopo tre mesi l’amministratore del condominio trasmette una lettera del gestore del servizio di riscossione dei crediti dell’acqua potabile, che reclama il pagamento di una somma molto ingente, da parte dell’inquilino o della proprietà, minacciando che, se non sarà effettuato, verrà sospesa la fornitura all’intero stabile. La proprietaria, che non è intestataria del contratto di fornitura, e che non è mai stata fruitrice del servizio, dev'essere costretta ad accollarsi il debito altrui? È legittimo che venga imposto di autorità il trasferimento di questo debito da un soggetto a un altro, che non lo ha contratto, a pena, poi, di recare un grave disservizio a una intera comunità, essa pure estranea?

Nel caso descritto dal lettore occorrerebbe chiarire chi sia l’intestatario del contratto di fornitura: se l’inquilino o il condominio.Ove il contratto sia intestato all’inquilino - salvo esame del contratto di fornitura - si ritiene che nulla possa essere imputato al locatore/condomino o al condominio, a norma dell’articolo 1372, comma 1, del Codice civile, per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti. In tale caso, l’ente erogatore può rivalersi solo sull’inquilino (se ciò è possibile).Ove il contratto sia, invece, intestato al condominio, il gestore può esigere il pagamento dall’amministratore di condominio, che poi, a sua volta, si potrà rivalere sul condomino/locatore, sulla scorta dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nei rapporti con il condominio, di eventuali debiti del conduttore risponde sempre (e solo) il condomino/locatore.In ordine all’eventuale sospensione della fornitura del servizio idrico all’intero stabile da parte del gestore, si evidenzia che – fermo l’articolo 63, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile - l’articolo 3 del Dpcm 105094 del 2016 (in tema di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato) prevede che «in nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio a:a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, come individuati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;b) le utenze relative ad attività di servizio pubblico, individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, a tutti gli utenti domestici residenti è garantito l'accesso al quantitativo minino vitale a tariffa agevolata. Sono altresì previste adeguate forme di comunicazione all'utenza e di rateizzazione anche in caso di morosità al fine di garantire l'accesso al quantitativo minino vitale e di salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario del gestore e la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e dei costi ambientali e della risorsa».Altre disposizioni in tema di morosità sono previste dal successivo articolo 4 del citato Dpcm 105094.

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