L'esperto rispondeCondominio

Taglio di alberi, sempre richiesto l’ok assembleare

Matteo Rezzonico

La domanda

Nel giardino condominiale un proprietario ha piantato, circa una trentina di anni fa, parecchi alberi da frutta. Recentemente, senza avvisare il condominio, ha tagliato (a sue spese) un pruno sano, sostenendo che le piante erano sue e ne faceva ciò che riteneva opportuno. Ora, se fosse vero che questo condomino può decidere di tagliare una pianta quando crede, vantandone la proprietà, anche tutte le altre piante potrebbero essere tagliate a sua discrezione?Esiste un articolo del Codice civile per il quale il condomino (o chiunque altro) può essere diffidato per iscritto dall'amministratore affinché non faccia nuovamente operazioni di questo tipo? In altre parole, le "sue" piante possono, dato il tempo trascorso, essere considerate "condominiali" e, quindi, sottostare alla relativa regolamentazione?

Salva diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), il condomino può utilizzare il bene comune - per esempio piantandovi alberi da frutta, a norma dell’articolo 1102 del Codice civile - senza cambiare la destinazione d’uso del giardino o recare pregiudizio agli altri condòmini. L'articolo citato prevede, infatti, che «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso». Sul tema si veda anche Cassazione, 9 febbraio 2011, sentenza 3188, secondo cui la piantagione di essenze arboree nel giardino condominiale da parte di un condomino non è illegittima se compatibile con la destinazione dell’area.Una volta che gli alberi da frutta sono stati piantati e messi a disposizione della collettività, il condomino - pur rimanendo teoricamente proprietario dei beni - non può tagliarli senza il consenso degli altri condòmini e dell’assemblea, quantomeno sotto il profilo del compossesso esercitato dalla collettività condominiale sui beni in questione. I condòmini (e per essi l’amministratore) potrebbero infatti agire nei suoi confronti, per il ripristino dello “status quo”, a norma degli articoli 1168 e seguenti del Codice civile, entro un anno dal taglio della pianta.

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