Sì al fondo commisurato all’avanzamento lavori
Secondo l’originaria, rinnovata, stesura dell’articolo 1135 del Codice civile, al primo comma, n. 4, «l’assemblea dei condòmini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori». Quest'obbligo è stato introdotto con la legge di riforma 220/2012, per garantire la realizzazione di opere di grande entità, per le quali, in molti casi, risultava e risulta complicato trovare i fondi necessari. Tuttavia, a causa dell'oggettiva difficoltà nel reperire l'importo pari all'ammontare dei lavori, vi era il rischio che si verificasse la circostanza di non poter procedere con i lavori straordinari, in attesa che tutti i condòmini versassero la loro quota. A tal riguardo, dunque, il legislatore è intervenuto con la legge 9/2014, apportando un correttivo - a integrazione della prescrizione contenuta nel citato n. 4 del primo comma dell’articolo 1135 – stabilendo ulteriormente che, «se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti». Tale ultima previsione, pertanto, sta a significare che non occorre accantonare subito tutto l'importo relativo ai lavori straordinari, ma è sufficiente accantonare le somme necessarie per pagare quanto dovuto in base agli stati di avanzamento dei lavori, sempre che il contratto di appalto preveda pagamenti graduali.Sicché, per l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria, dovrà essere costituito un fondo speciale, in misura integrale o parametrato allo stato di avanzamento lavori.