Condominio

Risarcito il danno da opera pubblica

di Edoardo Valentino

Spetta un risarcimento dalla pubblica amministrazione se un'opera pubblica diminuisce il valore dell'immobile. La Cassazione, con la sentenza numero 13368 del 26 maggio 2017, sottolinea un importante principio in materia di diritto civile.

Un condominio aveva convenuto in giudizio il Comune di Messina lamentando come la costruzione di una strada pubblica adiacente al palazzo avesse comportato una diminuzione del suo valore. La domanda risarcitoria era fondata sull’articolo 46 della legge 2359 del 1865 che stabilisce che «è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall’esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto». Le ragioni del condominio venivano accolte dai giudici di merito e anche dalla Cassazione che confermava la condanna della pubblica amministrazione a risarcire il condominio.

Secondo il Comune la strada era stata costruita seguendo tutte le disposizioni in materia e come tale non poteva cagionare un danno passibile di risarcimento. Ma per la Cassazione la liceità del comportamento del Comune non rileva nella concessione del risarcimento, perché la legge 2359 prevede una responsabilità per attività lecita mossa da una «finalità solidaristica che consiste nel ristorare il pregiudizio subito dal singolo cittadino per effetto della realizzazione di un’opera di pubblica utilità, addossandolo alla collettività».

Va rilevato, peraltro, che non è previsto l’opposto: il vantaggio derivante da un’attività della «Pa» non corrisponde un aumento della tassazione che riequilibri gli effetti di questa “esternalità positiva”, proprio in ragione della funzione di asservimento della pubblica amministrazione ai cittadini.

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