Condominio

Contabilizzatori, tentazioni di distacco

di Saverio Fossati

Il 30 giugno si avvicina: anche se si parla già di una proroga al 30 settembre (ci sarebbero così tre mesi in più senza alcun problema di consumo energetico dato che gli impianti sono chiusi) per i contabilizzatori il tempo resta poco.

Come ha chiarito Pier Paolo Bosso al convegno organizzato da Confedilizia Novara lo scorso 13 maggio, ha ricordato che le assemblee si avvicinano e molti avranno sorprese nel consuntivo se hanno già fatto la stagione con i contabilizzatori. Per il primo anno, comunque, ha spiegato Bosso, si possono applicare i millesimi di proprietà per la ripartizione delle spese e la maggioranza per stabilire questo riparto è indicata dalla legge 10/91 che all’articolo 26 prevede che per le opere di regolazione e contabilizzazione e (come affermano gli studiosi) anche per le maggioranza relative a ripartizione spese basta la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi.

L’amministratore, comunque, ha ricordato Bosso, non può avviare i lavori senza la delibera: può solo dare le dimissioni se il condominio sceglie di non mettersi a norma. Perché rischia come terzo responsabile (se lo è in prima persona ) oppure se il terzo responsabile nominato se ne va per non rischiare e quindi rimane solo lui.

Al convegno è stato sollevato anche il problema del distacco: Rossano Cerrato, ispettore di Arpa Piemonte, ha spiegato che di fatto, il distacco è reso praticamente impossibile o quanto meno molto improbabile ogni volta si arriva alla necessità di installare scarichi a parete, anche se il Dlgs 102/2014 prevede molte deroghe.

Il problema, ha detto Cerrato, è che si cozza anche con la norma codicistica sulle immissioni e con quelle sulla responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 2043 del Codice civile. «Insomma - ha detto Cerrato - agli impiantisti dico di fare attenzione ad avallare scelte basate sulle deroghe alle norme tecniche», ricordando anche, per le immissioni di gas combusti, l’articolo 674 del Codice penale (getto pericoloso di cose).

Non solo: anche rispettare le distanze (norma Uni 7129) è praticamente impossibile. Nei regolamenti comunali (d’igiene o edilizio), ha detto Edoardo Moia (dirigente Asl 13) prevale poi, comunque, di regola l’igiene e la sicurezza dei cittadini. Qui di norma sono ammessi solo gli scarichi a tetto. E i condotti devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.

Spetta, insomma, all’amministratore aiutare i condòmini a risolvere il problema: prima che qualcuno esca fuori con scarichi a parete illeciti si può pensare a realizzare la canna fumaria esterna a doppia camicia dove tutti possono andare a collettarsi anche in tempi diversi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©