L'esperto rispondeCondominio

La delibera dell'assemblea vale per tutti i condòmini

Silvio Rezzonico

La domanda

Il piano terra del mio condominio è di proprietà di un'assicurazione, che ha l’ingresso esterno per i clienti, mentre i dipendenti invece entrano dal portone condominiale. Da due anni l'assicurazione ha acquistato anche un appartamento al primo piano. Nel Comune si effettua la raccolta differenziata porta a porta, e in un locale dell'edificio ci sono i bidoni consegnati sia al condominio sia all’assicurazione, che fa spostare i propri contenitori dal suo personale, escludendosi di fatto dalla spesa condominiale per tale spostamento. L'assicurazione può fare da sé, anche se esiste un servizio condominiale, con i costi ripartiti tra tutti i proprietari degli appartamenti? Può essere escluso dal pagamento della quota millesimale l'appartamento di sua proprietà, solo perché intestato ad "assicurazione X" e non a “pinco pallino”? E il locale commerciale? Possono eventualmente autoescludersi a loro piacimento anche altri condomini?

Se abbiamo ben compreso, l’assemblea in sede di rendiconto (preventivo/consuntivo) ha deliberato il riparto delle spese della raccolta rifiuti tra tutti i condomini, senza che la delibera sia stata impugnata dalla condomina-assicurazione. E dunque, a norma dell’articolo 1137, primo comma, del Codice civile, «le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini».In tale contesto, ove la assicurazione voglia essere esonerata in tutto o in parte dalla spesa e chiedere il riparto a norma dell’articolo 1123, secondo e terzo comma, del Codice civile, deve previamente ottenere una conforme delibera dell’assemblea.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©