Condomìni, consorzio e lavori straordinari
Non esiste una prassi specifica per il consorzio di condomini equiparabile a un supercondominio (complesso di singoli conndomini uniti in un supercondominio). In genere occorrerebbe distinguere tra lavori che interessano le parti comuni del supercondominio (arre comuni consortili nel caso di specie) da quelli che riguardano le parti comuni di uno dei singoli edifici. Il diritto alla detrazione compete, infatti, sia per le spese su parti comuni del condominio che di quelle comuni del supercondominio. Trattandosi di più amministratori diversi, le operazioni devono essere tenute distinte cosi come la tabella di riparto tra i singoli condomini. In sostanza l'amministratore/superpresidente deve comunque agire come amministratore unico per le spese relative alle parti comuni del consorzio di condomini e ripartire la spesa tra tutti i condomini in base alla tabella millesimale senza nessun altro adempimento da parte dell'amministratore del singolo condominio. Allo stesso modo per tali spese sulle parti consortili comuni nella comunicazione annuale degli amministratori all'Agenzia delle Entrate (articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 1 dicembre 2016, N.296), devono essere indicate le quote di spesa imputate a tutti i condomini. In sostanza per tali spese i singoli amministratori non devono fare nessuna ulteriore comunicazione
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5