Il Tfr non accantonato pesa sui condòmini attuali
Salva diversa convenzione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, il trattamento di fine rapporto del portiere, non accantonato, è accollato agli attuali condòmini/proprietari, per millesimi di proprietà, a norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile. Infatti, il mancato puntuale accantonamento della quota di Tfr non può essere opposto al lavoratore dipendente, che ha diritto al versamento del Tfr, a norma dell’articolo 2120 del Codice civile. Si tenga presente che il termine di prescrizione di tale diritto del dipendente - che è quinquennale - decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.Il condomino che sia stato costretto a versare quote di Tfr per periodi che non gli competevano (perché non era proprietario) potrebbe, comunqe, esercitare:a) un’azione di rimborso verso i propri danti causa (cioè coloro i quali gli hanno trasferito la proprietà del bene ed erano proprietari nei periodi in cui maturava il diritto);b) una eventuale azione risarcitoria nei confronti dell’amministratore o degli amministratori che non hanno provveduto al tempestivo accantonamento del Tfr.Si tratta, però, di valutare la convenienza e la fattibilità in concreto delle azioni in questione.
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