Danno senza colpevole: tutti devono pagare
L’amministratore – ove il condominio sia coperto da polizza globale fabbricati e il danno sia “in garanzia” – è tenuto a denunciare il sinistro alla compagnia di assicurazioni per l’eventuale risarcimento (articolo 1130, comma 1, numero 4, del Codice civile). Ove, tuttavia, il sinistro non rientri fra quelli oggetto della polizza - come sembrerebbe nel caso in questione - la denuncia è inutile. Né si ritiene – qualora il lettore si riferisca ad un eventuale esposto in Procura - che nella fattispecie possa trovare applicazione l'articolo 635, comma 1, del Codice penale (sul danneggiamento), per il quale «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».In ogni caso, in mancanza di copertura assicurativa, del danno “accidentale” causato da un condomino o da un terzo al cancello – salvo che sia scoperto chi ne è responsabile – rispondono tutti i condòmini per millesimi di proprietà, a norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile.
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