Riparazioni per infiltrazioni dopo 40 anni
La proposta di ripartizione delle spese di riparazione avanzata dall'aministrazione – stando a quanto narrato – appare legittima. Infatti, quando occorre rifare l'impermeabilizzazione di una terrazza di uso esclusivo, è pacifico che si applica, per la ripartizione delle spese, l'art. 1126 cod. civ., cioè 1/3 a carico del proprietario esclusivo del terrazzo e 2/3 a carico dei condomini le cui proprietà sono comprese nella proiezione verso il basso del terrazzo stesso. Quanto al risarcimento del danno, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6177/2015, ha affermato che in mancanza di atti interruttivi della prescrizione (ai sensi dell'art. 2943 c.c. “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio”, e in generale “da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”), il diritto a chiedere il risarcimento del danno da infiltrazioni si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dalla data di verificazione del danno. Nel caso di specie non vi sono pertanto margini per recuperare il danno subito.
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