Condominio

Videosorveglianza condominiale per la sicurezza urbana

di Giuseppe Marando

Si tratta di un'autentica novità introdotta dal c.d. “Decreto sicurezza” (Dl 14/2017).
Il tema generale della videosorveglianza in condominio ha vissuto un lungo vuoto normativo, con una giurisprudenza divisa sulle maggioranze applicabili e perfino sulla legittimità dell'opera, con incertezze sul possibile carattere gravoso o voluttuario dell'innovazione e con i problemi del rispetto della riservatezza (la “privacy ”). Si ammettevano pacificamente solo le telecamere individuali dei condòmini per la c.d. “sorveglianza domestica”, riguardante cioè i soli spazi di pertinenza, senza bisogno di autorizzazione assembleare. Per il resto valevano le disposizioni sulla privacy del Codice (D.Lgs. n. 196/2003) e del Garante, il quale aveva segnalato alle istituzioni già nel 2008 la necessità di un intervento normativo per la videosorveglianza condominiale e poi emanato il provvedimento 8/4/2010 per regolare questa specifica materia.
Il legislatore della riforma 2012 ha colmato la lacuna in modo molto lapidario con il nuovo art. 1122-ter cod. civ., consentendo all'assemblea di installare la videosorveglianza nel condominio alle seguenti condizioni: a) delibera approvata con almeno 500 millesimi ed a maggioranza degli intervenuti (come per le c.d. “innovazioni agevolate” del 2° comma dell'art. 1120 cod. civ.); b) posizionamento degli apparecchi su parti comuni (ma naturalmente se c'è il consenso del proprietario anche su beni privati, es. un balcone); c) ripresa delle sole parti comuni. In considerazione delle finalità di tutela, la norma deve applicarsi anche (ed a maggior ragione) se vi sono estranei nella zona sorvegliata, purchè le riprese non debordino dalle aree comuni (si faccia il caso, ad es., di un sottoportico condominiale con servitù di pubblico passaggio).
In questa situazione si inserisce ora il c.d. “Decreto sicurezza” all'inizio citato che prevede, con l'obiettivo di pervenire ad una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, la possibilità di progetti proposti da determinati soggetti, fra cui gli amministratori di condominio, “per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati” (art. 7, comma 1-bis). I Comuni “potranno” deliberare, a partire dal 2018, detrazioni dall'IMU e dalla TASI in favore di tali soggetti.
Mancano ulteriori precisazioni perché tali progetti, per altro non obbligatori, fanno parte dei futuri “accordi” fra Stato e Regioni e dei “patti” tra Prefetto e Comuni da stipularsi alla luce delle “linee generali” che verranno adottate dal Ministro dell'interno (art. 2 Decreto). Nell'attesa, si può ritenere che il progetto riguardi una videosorveglianza su ambienti pubblici e la norma del Decreto comporta, di fatto, un'integrazione del 1122-ter, la cui sfera applicativa viene ad estendersi, dunque, oltre l'ambito della sicurezza condominiale privata da esso prevista. Fatte salve eventuali future e diverse disposizioni, gli apparecchi andrebbero collocati su parti comuni, con possibilità di riprendere spazi pubblici limitrofi al condominio. La delibera va approvata con la stessa maggioranza del 1122-ter e la spesa sempre ripartita su tutti condòmini in base ai millesimi di proprietà. La decisione assembleare obbliga tutti i condòmini per la regola del 1137, senza possibilità per i dissenzienti di invocare l'esonero dalla spesa in base al 1121 (innovazioni gravose e voluttuarie), perché il servizio non è suscettibile di utilizzazione separata (a parte, poi, la mancanza di ogni carattere di voluttuarietà).
Dovrebbero, infine, ritenersi applicabili le regole a suo tempo stabilite dal Garante privacy, quali ad es.: segnalazione delle telecamere con appositi cartelli (la c.d. “informativa”); indicazione del collegamento con le forze dell'ordine; protezione dei dati in modo da consentire l'accesso alle sole persone autorizzate; conservazione delle registrazioni per un periodo tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, salvo che esistano specifiche esigenze; integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto, anche mediante sovra-registrazione; diritto degli interessati identificabili di accedere ai dati che li riguardano, per le verifiche conseguenti.
Mentre altre disposizioni del Decreto sono di immediata applicazione, per la videosorveglianza non resta che attendere gli “accordi” ed i “patti”.

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