Quando il lastrico solare copre anche i balconi sottostanti
Occorre premettere che trattandosi di lastrico solare di proprietà esclusiva le spese per la sua ristrutturazione sono distribuiti in base all'art. 1126 c.c. in base al quale «Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno». Quanto al quesito prospettavo vale il principio della verticale effettiva: infatti con la sentenza del 23.01.2014 n. 1451 la Cassazione ha stabilito che ripartizione delle spese relative ai lastrici solari condominiali (1117 c.c. e 1126 c.c.) deve essere effettuata in base al principio della verticale effettiva, cioè si paga solo per la parte di unità immobiliare effettivamente coperta (compresi i balconi), e non si paga per la parte del medesimo appartamento non coperta.
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