Condominio

Fabbricati rurali, 1 milione di avvisi

di Gian Paolo Tosoni

Quasi un milione di immobili rurali non sono transitati dal catasto terreni a quello dei fabbricati, lo segnala l’agenzia delle Entrate annunciando l’arrivo di altrettantanti «avvisi bonari» e ricordando i possibili rimedi.

La mera dimenticanza dell’adempimento comporterà l’applicazione delle sanzioni definibili con ravvedimento operoso ma ci saranno anche casi di errori nella rilevazione come, ad esempio, le serre di coltivazione che vanno bene nel catasto terreni (Circolare 3 del 09/09/1993 del ministero delle Finanze) oppure con riferimento ai fabbricati che, in base all’articolo 3 del Dm n. 28 del 1998, non devono essere accatastati, quali casotti per gli attrezzi e simili oppure fabbricati abbandonati situati in zone inaccessibili o fabbricati «collabenti», cioè di fatto crollanti.

La vecchia scadenza

L’obbligo in esame è stato previsto dall’articolo 13, comma 14-ter, del Dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, in base al quale i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora iscritti nel catasto terreni, avevano l’obbligo di dichiararli, entro il 30 novembre 2012, nel catasto edilizio urbano.

Con comunicato stampa di ieri e, prima ancora, con un altro comunicato in data 16 gennaio 2017, l’agenzia delle Entrate ha reso noto che i proprietari che non hanno adempiuto all’obbligo di variazione catastale, possono ancora regolarizzare la loro posizione; a tal fine, nei prossimi giorni, l’agenzia delle Entrate provvederà a inviare oltre un milione di comunicazioni così da consentire ai contribuenti di conoscere la propria posizione e verificare quali fabbricati rurali sono soggetti all’obbligo di dichiarazione.

La regolarizzazione

Per regolarizzare la propria posizione il proprietario dovrà avvalersi di una professionista abilitato che dovrà presentare agli uffici dell’agenzia delle Entrate (ufficio del Territorio) un atto di aggiornamento cartografico e la relativa dichiarazione di aggiornamento.

Inoltre, è dovuta la relativa sanzione (da 1.032 a 8.264 euro) beneficiando, tuttavia, del ravvedimento operoso.

L’arrivo dell’avviso

Se il contribuente riceve un avviso bonario viene però meno la possibilità di usufruire di questo istituto.

Tuttavia è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo in caso di adesione.

In questo caso, invece, l’Agenzia ammette la possibilità di applicare il ravvedimento operoso riducendo la sanzione ad 1/6 (regolarizzazione oltre 2 anni) più favorevole per il contribuente.

Effetti collaterali

Non si possono, però, trascurare gli altri effetti fiscali che l’omessa variazione catastale comporta.

Infatti, fino al momento in cui i fabbricati rurali erano censiti al Catasto Terreni, l’incidenza economico-fiscale degli stessi era ricompresa nel reddito dominicale del terreno agricolo.

Successivamente alla loro iscrizione in catasto, che doveva avvenire entro il 30 novembre 2012, invece, gli immobili rurali hanno una autonoma rendita e, fino al 2013, erano soggetti ad Imu. Invece, dal 2014 sono esenti da Imu e soggetti a Tasi con una aliquota ridotta.

Tuttavia, questa esenzione discende dalla individuazione catastale con la categoria D/10 per i fabbricati strumentali o con la annotazione di ruralità per tutte le costruzioni.

In assenza di tale specifica annotazione, l’esenzione da Imu non viene concessa. Ne consegne quindi che per i fabbricati rurali non regolarizzati entro il 30 novembre 2012, ancorché regolarizzati successivamente, i Comuni hanno buon gioco nell’accertare l’imposta municipale ed eventualmente la Tasi evase.

In tale ambito, i contribuenti possono pensare autonomamente al ravvedimento nei limiti stabiliti dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.

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