Condominio

Costa caro lo scherzo a chi sta lavorando per il vicino

di Luana Tagliolini

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (articolo 393 codice penale), usando violenza o minaccia alle persone, può costare caro quando nessun diritto è posto in pericolo e nessuna relazione sussiste tra quest'ultimo e la condotta tenuta.
Nel caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione l'imputato aveva rimosso, con violenza, dalla facciata condominiale dello stabile in cui abitava, la scala che vi era stata appoggiata per consentire ad un operario di salire sul tetto e ripulire un camino e un comignolo serventi l'abitazione della condomina vicina (Corte di Cassazione, sez. penale, sentenza n. 23391/2017).
In tal modo venne impedito all'operaio di scendere dal tetto, che vi rimase per circa 40 minuti, fino all'arrivo della polizia.
Sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano condannato il condomino per il reato di cui all'articolo 610 codice penale, ovvero per “violenza privata”.
Proposto il ricorso, l'imputato contestava la violazione dell'articolo 610 cit. lamentando invece la violazione dell'art. 393 cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione con cui era stato escluso, da parte della corte di merito, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dal momento che la propria intenzione era quella di difendere un proprio diritto che, nel caso, era la propria abitazione sul cui tetto era salito l'operaio non autorizzato.
La Corte di Cassazione ha condiviso le pronunce dei giudici di merito ed ha dichiarato inammissibile il ricorso, tra gli altri motivi, perché non ha ritenuto sussistenti le condizioni del reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” ma bensì quelle del reato di “violenza privata”.
Pur essendo presente, in entrambi i reati, l'elemento della violenza o della minaccia alla persona, precisano i supremi giudici, il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” si differenzia nell'elemento intenzionale, ossia “il soggetto agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto” nella convinzione che “l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente” e attribuisce a se stesso poteri e facoltà spettanti al giudice.
Ove si tratti di poteri che non possano essere esercitati dal giudice, non può essere ravvisato tale reato e il fatto deve essere ricondotto ad una diversa ipotesi criminosa, e in particolare a quella di cui all'art. 610 cit., la quale è applicabile quando, per difetto dei presupposti o dell'elemento psicologico, non ricorrono gli estremi del delitto di cui all'art. 393 c.p. (Cass. penale sentenza n. 38571/2014 nella quale l'imputato usava violenza nei confronti della persona offesa, strappando dalle mani della predetta la cartella contenente la documentazione relativa ad un condominio da lui amministrato in precedenza).
Precisa la Corte, nella fattispecie, non era chiaro quale fosse la relazione tra il diritto vantato dall'imputato e la condotta da questi tenuta né il ricorrente lo spiegava.
Se il diritto vantato era quello di proprietà, allora sarebbe stata comprensibile “un'attività diretta ad impedire all'operaio di salire sul tetto, non già ad impedirgli di scendere, costringendolo, con grave pericolo per la sua incolumità personale, a rimanere laddove non aveva diritto di salire”.
Ha escluso la ricorrenza del delitto “di ragion fattasi” per il motivo che nessun diritto dell'imputato era stato posto in pericolo dal momento che l'operaio era pacificamente salito sul tetto, in pieno giorno, per effettuare lavori di pulizia,e non già per attentare alla proprietà altrui e ciò risultava incontestato dagli atti.
L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si ha ad es. quando l'amministratore si attribuisce indebitamente il potere di distaccare l'energia elettrica in danno del condomino moroso (Cass. sent. n. 47276/2015).
In tal caso, l'amministratore che intenda legittimamente provvedere alla sospensione delle forniture in danno del condomino moroso da più di sei mesi, deve preliminarmente, chiedere l'autorizzazione al giudice, al fine di ottenere il sigillo di legittimità in merito al proprio operato, oltre che i limiti, il contenuto e le modalità concrete del distacco delle forniture. (Cass. sent. 47276 cit.).

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