Condominio

La zanzariera non altera la facciata dello stabile

di Marco Panzarella e Silvio Rezzonico

La tutela del decoro architettonico è accertata dal giudice caso per caso, valutando le singole alterazioni oggetto della lite. È quanto ha deciso il Tribunale di Milano (sentenza 17 marzo 2017, n. 3222) respingendo la richiesta di un condominio che aveva chiesto la rimozione di una zanzariera (e dei relativi supporti di sostegno) collocata dalla proprietaria di un appartamento in corrispondenza del balcone di sua proprietà.

Secondo i giudici milanesi, non vi era alcun divieto espresso nel regolamento condominiale dello stabile che facesse riferimento alla disposizione di zanzariere sui balconi. Più difficile valutare se la zanzariera leda o meno il decoro architettonico dell’edificio, ossia «l’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia» (Cassazione, sentenza 3 8731/98).

Tale decoro potrebbe risultare compromesso solo nell’ipotesi in cui le modificazioni siano «idonee ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità» (Cassazione, sentenza 24645/2011).

Il Tribunale ha calibrato la tutela del decoro dell’edificio alla luce delle caratteristiche globali del palazzo e dell’incidenza che sull’edificio ha la presenza della zanzariera.

È stato anche verificato se lo stabile presentasse «un’unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all’innovazione dedotta in giudizio». Anche i montanti della zanzariera, essendo di colore bianco come le ringhiere degli altri balconi del palazzo coperti da tende da sole, similari a quelli presenti sui balconi della facciata condominiale, non compromettono l’armonia dell’edificio.

I giudici hanno, inoltre, verificato che non si trattava, nella specie, di «un’alterazione appariscente e di non trascurabile entità tale da provocare un pregiudizio estetico dell’insieme suscettibile d’un’apprezzabile valutazione economica» (Cassazione, sentenza 16098/2003). La presenza della zanzariera, date «le caratteristiche intrinseche (rimovibilità della struttura) ed estrinseche (i montaggi ed i tendaggi)», anche alla luce del fatto che la stessa è ubicata sul balcone di proprietà privata di una condomina, non avrebbe alcuna delle peculiarità richieste dalla legge e non causerebbe quindi un pregiudizio economico rilevante allo stabile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©