Condominio

Chi impugna deve provare il dissenso

di Cesare Trapuzzano

L’effettivo dissenso su una delibera assembleare da parte di chi la impugna, ai fini della legittimazione ad avviare il contenzioso, deve essere provato dallo stesso impugnante. Questo l’importante principio espresso dalla Cassazione (relatore Antonio Scarpa) con l’ordinanza n. 11375 del 9 maggio 2017 (si vedano anche le sentenze 3060/69 e 1079/73 della Cassazione). Infatti, l’articolo 1137, secondo comma, del Codice civile prevede che soltanto l’assente, il dissenziente e l’astenuto possono impugnare la delibera assembleare; perciò, il condòmino che abbia partecipato all’assemblea non può impugnare la deliberazione, se non sia dissenziente (o non si sia astenuto) proprio in ordine alla deliberazione che impugna.

In particolare, il Tribunale in primo grado aveva disatteso la domanda di impugnazione della deliberazione assembleare, escludendo la legittimazione sostanziale del condòmino, poiché, a fronte dell’approvazione dei punti all’ordine del giorno, non risultava il suo voto contrario. E l’appello era stato dichiarato inammissibile per la ragionevole probabilità della sua infondatezza.

Il ricorso in Cassazione era articolato su due separati motivi: con il primo si censurava la decisione adottata per avere ritenuto implicita l’approvazione all’unanimità della delibera, mentre in realtà non vi era stata alcuna espressione di voto; con il secondo la sentenza era impugnata per non avere utilizzato il cd audio in cui era contenuta la registrazione audio della seduta dell’assemblea, da cui si sarebbe desunto che alcuni punti dell’ordine del giorno non erano stati oggetto di votazione.

La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, evidenziando che il verbale dell’assemblea condominiale, qualora sia munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, sicché costituisce prova legale soltanto in ordine alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori, mentre non ha tale valore con riferimento al contenuto della scrittura. Ne consegue che la contestazione circa la veridicità delle risultanze del verbale non esige la querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova (Cassazione, sentenza 747/73). Nondimeno, incombe sul condomino impugnante l’onere di sovvertire la presunzione di verità della verbalizzazione (Cassazione, sentenza 23903/2016). Il che non era avvenuto nella fattispecie.

In ordine al cd , la Corte ha affermato che l’audizione non sarebbe stata decisiva, poiché volta a dimostrare l’omessa sottoposizione a voto di alcuni punti, a fronte del dato documentale insuperato dell’approvazione di tali punti; in secondo lungo, l’ascolto sarebbe stato irrilevante, ove atto a dimostrare un dissenso preventivamente espresso.

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