Tetto e riparazioni urgenti
Occorre muovere dal presupposto che i lavori di manutenzione del tetto, parte comune ai sensi dell'art. 1117 sono sostenuti in proporzione alle quote millesimali di proprietà di tutti i condomini che beneficiano della sua copertura, e quindi di coloro le cui unità immobiliari si trovano sotto la proiezione del tetto. Di fronte al rifiuto di sostenere le spese, il condòmino che abbia provveduto autonomamente ha diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune se dimostra, ai sensi dell'articolo 1134 cod. civ., la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (Cass. civ., sez. 6, ordinanza 19 marzo 2012, n.4330). A tali condizioni si deroga all'art. 1134 e il condomino che abbia anticipato spese di carattere urgente relative a parti comuni dell'edificio ha diritto all'integrale rimborso. Secondo la Cassazione “è urgente la spesa la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo secondo il criterio del buon padre di famiglia ”. Se “piove dentro” appare evidente l'urgenza dell'esecuzione dei lavori a prescindere dalle autorizzazioni dell'amministratore o dell'assemblea condominiale, non consentendo neppure la minima dilazione necessaria per deliberarli o per ottenere l'autorizzazione dell'amministratore.