Condominio

Lecito approvare il bilancio senza considerare il passato

di Luana Tagliolini

È legittimo approvare un bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente e senza che ciò invalidi la relativa delibera.
La Cassazione (sentenza 8521/2017) ha ribadito tale principio di diritto nella fattispecie sottoposta al suo esame da un condòmino che aveva convenuto in giudizio il condominio per chiedere l'annullamento di una delibera - con la quale l'assemblea aveva approvato il consuntivo relativo all'anno 2006 - perché includeva anche una posta a suo debito derivante dall'esercizio 2004 (non pagata) il cui consuntivo non era stato ancora approvato (approvato successivamente nel 2008).
Sia il tribunale che la corte di appello respingevano le istanze del condòmino il quale ricorreva in Cassazione ma dalla quale ottenne lo stesso responso.
Ribadisce la Corte che nessuna norma codicistica detta, in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, il principio dell'osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell'esame dei vari rendiconti presentati dall'amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati.
Una delibera assembleare che (in assenza di un esplicito divieto pattiziamente convenuto al momento della formazione del regolamento contrattuale) approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, va ritenuta, pertanto, legittima «atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano alle vicende dell'amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell'approvazione dei rendiconti» (Cassazione , sentenza n. 11526/1999, n. 11562/2000).
Il rendiconto condominiale si riferisce ad un periodo di tempo limitato e circoscritto che coincide con l'anno di gestione svolta dall'amministratore nell'esercizio del suo mandato.
Esso riporta le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio riferibili a tale periodo che devono essere espressi in modo da consentirne l'immediata verifica.
Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata e in uscita e il riepilogo finanziario è redatto per “cassa” (Cassazione, sentenza n. 10153/2011); ciascun condomino ha la possibilità di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese (articolo 1130-bis comma 1, codice civile). Lo stesso articolo prevede, inoltre, che l'assemblea può, in qualsiasi momento e per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio (articolo 1130-bis comma 1, cit.) e non è da meno la possibilità di impugnare le delibere di approvazione dei bilanci se ne sussistono le condizioni.
Alla luce di tali elementi di “garanzia” è difficile che si possa creare confusione tra le varie rendicontazioni non sequenziali (salvo volontà o incompetenza) essendo sempre possibile regolarizzare, anche successivamente, le eventuali voci di debito/credito di ciascun condomino.

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