Condominio

Posto auto dimenticato nel rogito: va pagato a parte anche se c’è vincolo di destinazione

di Valeria Sibilio

La ricerca parossistica di un parcheggio, nelle nostre città sempre più congestionate dalle automobili, spinge molti acquirenti a preferire l'acquisto di immobili in condomini con annesso posto-auto.
Una esigenza che, qualche volta, può nascondere sorprese poco piacevoli, specie quando, all'acquirente, sfuggono le norme giuridiche relative al diritto reale di uso del posto auto. È la vicenda accaduta ad una signora convenuta dinanzi al Tribunale di Roma per accertare che, con l'atto di acquisto di un immobile, nel luglio 1998, le fosse stato trasferito anche il posto auto ubicato al piano seminterrato dell'edificio, o, quanto meno, fosse riconosciuta la costituzione di un suo diritto d'uso, asserendo che, sul posto auto, esisteva un vincolo di destinazione al servizio dell'appartamento acquistato. Ma la Cassazione (sentenza 10727/2017, depositata ieri), pur riconoscendo che il vincolo esiste, ha stabilito che un pagamento supplementare sia dovuto perché nel rogito non se ne fa menzione.
In prima istanza, il Tribunale di Roma aveva respinto le domande presentate dall'acquirente (parte attrice), affermando che il posto auto era rimasto estraneo alla vendita intercorsa tra le parti. In seguito, la Corte d'Appello, con sentenza 2166 del 2004, aveva riformato parzialmente questa decisione, confermando il rigetto della domanda di accertamento ma accogliendo quella subordinata disponendo l'integrazione dell'atto di vendita mediante trasferimento della proprietà del posto-auto, previo il pagamento di un supplemento pari alla somma di euro 18.000 circa. La cifra, in mancanza di un accordo tra le parti, venne quantificata in conformità alla proposta originaria ed al valore di mercato.
Entrambe le parti, acquirente e venditore, hanno allora proposto ricorso in Cassazione, che ha confermato la sentenza di appello. Per la Cassazione, la signora ha un reale diritto di uso sull'area; tuttavia tale diritto non esclude il pagamento di un corrispettivo, ritenuto non quantificabile non essendo stata posta alcuna questione in merito al diritto reale di uso del posto-auto. Ciò, conformandosi alla giurisprudenza secondo cui al venditore è comunque dovuta una somma per il diritto di uso dell'area. Per cui la Corte ha condannato la signora ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di giudizio di legittimità, quantificate in euro 2.500,00 ciascuno oltre a quelle forfettarie, agli esborsi liquidati e agli accessori di legge.

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