Condominio

La delega al «terzo responsabile» per l’impianto di riscaldamento

di Antonio De Marco

La fine della stagione di riscaldamento impone una riflessione su una serie di adempimenti preparatori, da parte del proprietario dell'impianto e /o dell'amministratore del condominio, per la prossima stagione.
In particolare, l'art. 6 del D.P.R. 16.04.2013 n. 74, prevede che l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico, in base alle disposizioni di legge previste in materia di efficienza energetica ( in realtà sono compresi anche i requisiti ambientali e di sicurezza ), sono in capo al responsabile di impianto ( proprietario, legale rappresentante, amministratore del condominio, ecc..) che ha la facoltà di delegarle ad un terzo, individuato come terzo responsabile.
La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
Invece, in tutti i casi in cui, nello stesso locale tecnico , siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un terzo responsabile che risponde alle predette attività degli impianti.
Bisogna segnalare che, nel caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge ( in materia di sicurezza, energia, ambiente ), la delega al terzo responsabile non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma.
Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati.
Negli edifici condominiali la garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'Assemblea di Condominio. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in capo al delegante, fino alla comunicazione di avvenuto completamento degli interventi necessari, da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
Il responsabile, oppure ove delegato, il terzo responsabile, rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente.
L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, anche come destinatario delle sanzioni amministrative applicabili ( a fronte di ispezioni sugli impianti termici svolte da Enti e/o Organismi preposti ), deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
Ai fini delle sanzioni, il terzo responsabile, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante, la necessità di effettuare gli interventi, non previsti all'atto di delega o richiesti dall'evoluzione della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative.
Negli edifici condominiali il delegante deve espressamente autorizzare, con apposita delibera condominiale, il terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
Il terzo responsabile informa la Regione o la Provincia autonoma, o l'organismo da loro eventualmente delegato:
i)della delega ricevuta entro 10 giorni;
ii)della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso entro due giorni lavorativi;
iii)della decadenza dall'incarico entro i due giorni lavorativi successivi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere, solo occasionalmente, al sub-appalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando la sussistenza dei requisiti di abilitazione previsti dal D.M. 37/2008 ( già legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti ), per le solo attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 ( Difformità e vizi dell'opera – Garanzie ) e seguenti del Codice Civile.
Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di servizio energia ( Vedasi D.Lvo 115 del 30.05.2008 ) in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati.
Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del D.Lvo 115/2008.
Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. del 05.10.2010 n. 207 ( SOA ) nelle categorie OG11 riferita agli impianti tecnologici, oppure OS 28.
Ispezioni per il controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
In base all'art. 8 del D.P.R. 74/2013, e come già previsto dall'art. 9 comma 2 del D.Lvo 192/2005 e s.m.e i., le Autorità Competenti, al fine di verificare l'osservanza del contenimento del consumo di energia, l'esercizio e la manutenzione degli impianti, effettuano accertamenti ed ispezioni sugli impianti di climatizzazione invernale di Potenza uguale o maggiore di 10 kW e su quelli di climatizzazione estiva di Potenza uguale o maggiore di 12 kW.
I controlli dell'efficienza energetica sugli impianti riguardano:
a)il sottosistema di generazione;
b)verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione centrale e locale negli ambienti climatizzati.
c)verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento acqua.
Per il Sottosistema di generazione si devono valutare seguenti parametri
I)Rendimento termico utile : per i generatori di calore è il rapporto tra la Potenza termica utile e la Potenza termica la focolare, determinabile attraverso la misura del rendimento di combustione.
II)SCOP : Coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale.
III)SEER : Coefficiente di prestazione medio stagionale delle machine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva.
IV)GUE – Fattore di utilizzazione del gas : rapporto tra la Potenza termica utile resa e la Potenza termica la focolare di una pompa di calore a gas ad assorbimento.
Il libretto di impianto
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014, riporta il numero e lo schema delle schede che compongono il libretto di impianto, che raccoglie i risultati degli interventi connessi con l'esercizio, la conduzione, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici.
Il Decreto prevede anche che a partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un “ libretto di impianto per la climatizzazione”, composto delle seguenti schede:
1.Scheda identificativa dell'impianto;
2.Trattamento acqua;
3.Nomina del Terzo Responsabile dell'impianto termico;
4.Generatori ( Gruppi termici o caldaie, Bruciatori, Recuperatori / condensatori lato fumi,
Macchine Frigorifere / pompe di Calore, Scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento / teleraffrescamento, Cogeneratori / Trigeneratori, Campi solari termici,
Altri generatori );
5.Sistemi di regolazione e contabilizzazione ( Regolazione primaria, Regolazione singolo ambiente di zona ).
6.Sistemi di distribuzione ( Tipo di distribuzione, Coibentazione rete di distribuzione, Vasi di espansione, Pompe di circolazione).
7.Sistema di emissione
8.Sistema di accumulo;
9.Altri componenti dell'impianto ( Torri evaporative, Raffreddatori di liquido, Scambiatori di calore intermedi, Circuiti interrati a condensazione / espansione diretta, Unità di Trattamento aria, Recuperatori di calore ).
10.Impianto di ventilazione meccanica controllata
11. Risultati della prima verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche effettuate dal manutentore ( Gruppi termici, Macchine frigo / pompe di calore, Scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento / teleriscaldamento, Cogeneratori / trigeneratori ).
12. Interventi di controllo efficienza energetica
13. Risultati delle ispezioni periodiche effettuate a cura dell'ente competente
14. Registrazione dei consumi nei vari esercizi ( Consumo di combustibile, Consumo di energia elettrica, Consumo di acqua di reintegro nel circuito dell'impianto termico, Consumo di prodotti chimici per il trattamento dell'acqua del circuito dell'impianto termico ).

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