Condominio

Le regole sugli ascensori trovano l’assetto finale

di Maria Chiara Voci

Il Dpr 23/2017 (in vigore dal 16 marzo) ha completato il quadro normativo relativo agli ascensori. È quindi possibile fare il punto sugli adempimenti previsti per i vecchi e i nuovi impianti, visto che a fare da saprtiacque continua ad essere il Dpr 162/1999, operativo dal 1° luglio di quell’anno.

L’ultimo decreto

Ciò che si attendeva con il Dpr 23/2017 era una rivoluzione per il settore degli ascensori e dei montacarichi. Ciò che, nei fatti, è accaduto, è stata una revisione delle procedure previste dal Dpr 162/1999 (che è stato adeguato alla nuova direttiva comunitaria 2014/33/Ue). Soprattutto, non è stato previsto l’adeguamento dei vecchi impianti (ante 1° luglio 1999).

L’articolo 19-bis, originariamente contenuto nella bozza del Dpr ma poi completamente cancellato, prevedeva l’implementazione obbligatoria dei dispositivi di sicurezza previsti per gli impianti installati dopo il 1° luglio 1999 anche su quelli installati prima di tale data. In molti casi si tratta di tecnologie che all’epoca (vent’anni fa o più) non esistevano: solo per fare un esempio, il dislivello consentito fra il pavimento della cabina e il piano di sbarco era nella vecchia norma fino a 16 centimetri così come non esisteva l’obbligo di inserimento di fotocellule per determinare la riapertura delle porte di una cabina, senza un urto fisico.

«Il nuovo decreto, in sostanza - commenta Luca Incoronato, direttore dell’Anacam, associazione nazionale che rappresenta 400 fra imprese industriali e artigiane di costruzione e manutenzione degli ascensori - sarà ricordato più per la portata di ciò che era previsto ed è stato stralciato, che non per ciò che contiene». Se fosse stato ratificato l’obbligo di adeguamento per gli ascensori ante-1999 la maggior parte degli oltre 700mila impianti installati prima del luglio di quell’anno sarebbero, probabilmente, stati oggetto di piccoli o di grandi revisioni. Così non è stato e nulla fa pensare che, a breve, ci sarà un cambio di rotta. Per la mappa degli adempimenti cliccare qui.

Le novità

Il regolamento contenuto nel recente Dpr 23/2017 e riscrive completamente il capo I specifica meglio i documenti necessari allo scambio di informazioni fra committente e fornitore e gli obblighi circa la conformità dei prodotti a carico dei produttori, degli installatori, degli importatori, dei distributori e degli organismi di certificazione. Ad esempio, viene introdotto un sistema di tracciabilità dei componenti di sicurezza oppure per i produttori viene inserita la necessità del ritiro dei componenti, in caso di difformità. Inoltre, rispetto al passato, viene allungato (da 10 a 60 giorni) il termine a disposizione del proprietario di casa (o dell’amministratore di condominio) per inviare al Comune la messa in esercizio di un impianto e ottenere la cosiddetta matricola, cioè il numero che identifica il sistema. Infine, altra novità è la necessità di predisporre un’autorizzazione scritta (da parte del proprietario o dell’assemblea) che autorizza il personale istruito ed incaricato (può trattarsi anche del portiere o di un condomino, che abbia seguito un apposito corso) ad eseguire le manovre di emergenza in caso di persone intrappolate in cabina.

La sicurezza

Rispetto agli obiettivi di sicurezza, definiti anche a livello comunitario, nulla cambia con il recente regolamento. Così come previsto anche dalle norme tecniche UNI EN 81-20 ed UNI EN 81-50, che dal prossimo 1° settembre saranno unico riferimento per il mercato e sostituiranno completamente le UNI EN 81-1/2, tutti gli ascensori installati dopo il 1° luglio del 1999 devono essere dotati di precise misure:

• prevedere l’allineamento obbligatorio dell’ascensore al piano (così da evitare la creazione di gradini, spesso all’origine di incidenti da inciampo);

• avere in cabina di un sistema di illuminazione di emergenza, alimentato da batterie e che entra in funzione in caso di blackout elettrico;

• integrare dispositivi di comunicazione bidirezionale, fra la cabina e un call center specializzato e attivo giorno e notte, per la gestione dei soccorsi alle persone eventualmente intrappolate;

• essere progettati in modo tale da permettere l’accesso e l’uso da parte dei disabili (in caso di inserimento di un impianti in un edificio già esistente, questa disposizione è necessaria laddove le condizioni lo consentano).

Le verifiche
La normativa prevede due tipologie di verifiche, la cui esecuzione è a carico dei proprietari (in condominio, se ne occupa l’amministratore). Ogni sei mesi i manutentori sono tenuti alla verifica delle condizioni di efficienza e sicurezza dell’impianto (in funzione delle esigenze dell’impianto, sono inoltre previste pur senza una cadenza minima obbligatoria una serie di visite di manutenzione preventiva). Ogni due anni, inoltre, sono obbligatori i controlli predisposti da enti terzi (l’Arpa, le Asl o operatori privati autorizzati dal Mise). Non esistono forme di controllo rispetto all’ottemperanza di questi obblighi: tuttavia, in caso di denuncia per l’omessa osservanza della legge o in caso di incidente, le sanzioni sono rilevanti.

L’abilitazione mancata

Una delle disposizioni attese (e non confermate nel testo definitivo) del regolamento di marzo era la reintroduzione delle commissioni di esame per manutentori di ascensori e montacarichi. Questi organi sono necessari per permettere alle Prefetture il rilascio dei patentini di abilitazione a svolgere installazioni e controlli. Tuttavia le commissioni sono state abolite dal Dl 95/2012, voluto dal Governo Monti come provvedimento per limitare la spesa pubblica. Il risultato è che da tre anni le prefetture non rilasciano più abilitazioni. Per risolvere lo stallo (che sta creando notevoli problemi al mercato) è attesa ora una legge ad hoc.

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