Condominio

Una stretta sugli spacciatori di quartiere

di GiulioBenedetti

La legge 401/89 consente ai questori di allontanare, emettendo un provvedimento amministrativo denominato “Daspo”, dalle manifestazioni sportive calcistiche e dagli stadi e dalle loro immediate vicinanze i soggetti che negli ultimi cinque anni sono stati condannati per reati di natura violenta commessi anche in occasione di incontri sportivi.

Il Dl 14/2017, recentemente convertito in legge dal Senato, ripercorre le stesse esigenze di prevenzione sociale e criminale dei reati commessi in ambito urbano e del relativo degrado. Il Dl 14/2017 ha come chiave di lettura principale la definizione (articolo 4) della sicurezza urbana quale bene pubblico «che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree e dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale , la prevenzione della criminalità, in particolare di tipi predatori o, la promozione del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile». È evidente la natura di prevenzione sociale e criminale del testo di legge che ripropone nel nostro ordinamento esperienze giuridiche statunitensi , le quali legano direttamente la riduzione dei fenomeni criminali, soprattutto predatori, alla tutela del decoro urbano al punto di ritenere esistente una diretta correlazione tra la riduzione dei danni agli edifici e il decremento del crimine. Tale è il contesto in cui l’articolo 13 del decreto consente al questore di disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso ai locali pubblici ai soggetti condannati in appello o definitivamente per reati connessi agli stupefacenti (articolo 73 del Dpr 309/1990) nel corso degli ultimi tre anni per fatti commessi in detti locali o nelle immediate vicinanze. Il divieto non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque. Se il reato è avvenuto nei pressi di scuole o università il questore può inoltre disporre, per due anni al massimo, uno o più dei seguenti obblighi:

presentarsi almeno due volte alla settimana presso gli uffici di polizia o il comando dei Carabinieri territorialmente competenti ;

rientrare nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora entro una determinata ora e di non uscirne prima di un’altra ora prefissata ;

comparire in un ufficio o in un comando di polizia specificamente indicato negli orari di entrata e di uscita dagli istituti scolastici.

Il questore può disporre i predetti divieti anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni (ma che ne abbiano almeno 14) e il provvedimento deve essere notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il divieto non può avere una durata inferiore ad un anno ,nè superiore a cinque. È poi prevista l’irrogazione, da parte del prefetto, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro e la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Inoltre in caso di condanna per spaccio di stupefacenti in locali pubblici o immediate vicinanze il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al divieto di accedere in locali pubblici o in pubblici esercizi specificamente individuati. Una misura efficace, perché in caso di violazione la sospensione è revocata e si sconta la condanna.

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