Condominio

Niente «aree ecologiche» sotto le finestre, l’amministratore può ricorrere in Comune

di Giuseppe Bordolli


L'amministratore di condominio è pienamente legittimato a richiedere al comune l'annullamento del provvedimento con cui è stato concesso ad un caseggiato confinante di installare una voluminosa area ecologica per i rifiuti sul suolo pubblico e nelle immediate vicinanze degli appartamenti dei condomini, con evidente compromissione della qualità della vita della collettività condominiale e peggioramento dell'ambiente urbano.
E' quanto ha stabilito il Tar Liguria nella sentenza n.29/2017.
Nel caso di specie un comune autorizzava un condominio (con novanta alloggi) a occupare un'ampia porzione di suolo pubblico per installarvi un'isola ecologica destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai condomini.
Tale provvedimento però suscitava le proteste di alcuni abitanti di un altro caseggiato vicino che presentavano avanti al Tar una circostanziata istanza di annullamento in autotutela della concessione di suolo pubblico.
I condomini lamentavano, soprattutto, la ridotta distanza tra l'area ecologica in progetto e i loro terrazzi, nonché la violazione delle disposizioni comunali relative all'installazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti nelle aree condominiali.
Queste considerazioni sono risultate pienamente condivisibili dal Tar Liguria che ha annullato l'impugnata concessione di suolo pubblico.
In particolari i giudici amministrativi hanno rilevato come la vicinanza di un impianto di questo tipo, capace di accogliere rifiuti di numerosi condomini, possa non solo provocare inevitabili immissioni intollerabili ma anche concretamente incidere sull'igiene dell'area, deprezzando gli appartamenti interessati dal problema.
Del resto l'installazione di una struttura stabilmente ancorata su una platea di calcestruzzo e sostanzialmente chiusa mediante una lamiera “a maglia”, con dimensioni e impatto sull'ambiente urbano non trascurabili, incide inevitabilmente anche sul decoro del luogo di installazione, incidendo ulteriormente sul valore degli immobili adiacenti.
L'isola ecologica, infatti, non può rientrare nella nozione di “arredo urbano” la quale, pur non definita a livello normativo, comprende per sua natura solamente gli oggetti e le strutture necessarie a consentire un miglior uso dei centri abitati (segnaletica stradale, strumenti per la regolazione del traffico e della sosta veicolare, installazioni pubblicitarie, infrastrutture per comunicazioni, panchine, cestini portarifiuti e altri manufatti a destinazione pubblica).
A conclusione differente si potrebbe arrivare se il progetto del comune avesse previsto la realizzazione di contenitori esterni interrati per la raccolta differenziata che normalmente emergono dal sottosuolo esclusivamente con una torretta alta meno di un metro (attraverso la quale i rifiuti vengono conferiti).
In ogni caso il Tar ha sottolineato come la stessa normativa comunale prevedesse l'installazione delle aree ecologiche, di norma, sui terreni di proprietà condominiale e, solo in via eccezionale e per circostanze dimostrate, su terreni di proprietà pubblica.

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