Condominio

Il buco in basso nel muro non è una veduta

di Enrico Morello ed Edoardo Valentino

Le aperture nei muri non possono essere considerate come vedute se sono poste a un’altezza inferiore a quella dell’uomo di media statura. Con la sentenza n. 9994 depositata ieri, la Seconda sezione della Cassazione sottolinea alcuni importanti princìpi in materia, decidendo sulla vicenda della proprietaria di una casa che ha fatto causa alla vicina accusandola di avere inopinatamente innalzato il livello di un muro ostruendo le sue vedute.

Il ricorso è stato accolto in primo grado. Un esito ribaltato in appello, principalmente perché l’articolo 900 del Codice Civile afferma che «le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente». Per la Corte d’appello, le aperture della casa dell’attrice non avevano le caratteristiche per essere considerate come vedute, essendo invece solo qualificabili come luci irregolari.

Di qui il ricorso alla Cassazione, sostenendo in pratica che i giudici avevano errato nel considerare le aperture nel proprio muro come luci, quando sarebbero invece state vedute, legittimando la propria domanda avverso la costruzione realizzata dalla vicina di casa.

La Cassazione rigetta integralmente il ricorso della proprietaria: le aperture, essendo poste ad una altezza di circa un metro da terra, non avrebbero consentito all’uomo di media statura di affacciarsi agevolmente sul fondo del vicino e guardare in tutte le direzioni.

Secondo la giurisprudenza, infatti, «è necessario, oltre al requisito della “inspectio” anche quello della “prospectio” nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale» (Cassazione a Sezioni unite, sentenza 10615/1996).

Nel caso in oggetto, le due aperture erano poste ad una altezza che le rendeva totalmente inadeguate a consentire un agevole esercizio della veduta e quindi non potevano che considerarsi come luci.

Si può concludere, quindi, che una apertura può essere considerata come una veduta solamente se, data la sua dimensione e posizione, consente a chi ne usufruisce di guardare fuori comodamente e orientare lo sguardo in ogni direzione.

In mancanza dei predetti requisiti, l’apertura deve considerarsi una mera luce.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©