Condominio

Crolli, limiti alla colpa dell’amministratore

di Giulio Benedetti

L’amministratore (e costruttore) non può essere accusato di omicidio solo perché non ha proposto per tempo all’assemblea gli interventi necessari a prevenire il terremoto. La Corte di cassazione (sentenza numero 28571/2016) ha annullato senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la sentenza che aveva condannato per omicidio colposo plurimo e di lesioni personali un amministratore condominiale il quale , anche in qualità di ingegnere di progettista e di direttore dei lavori, aveva progettato il tetto di copertura dell’edificio, omettendo di effettuare ogni valutazione di adeguatezza sismica dell’edificio che era poi collassato interamente a seguito di un terremoto.

La sentenza premette che deve essere esclusa la natura eccezionale e imprevedibile dell’evento sismico nel contesto storico in cui è accaduto (all’Aquila nel 2009), tuttavia assolve l’amministratore poiché la sentenza di condanna non ha adeguatamente motivato sulla delibera assembleare di approvazione dei lavori di consolidamento dell’edificio.

Per la Cassazione la sentenza di condanna segue infatti una logica troppo consequenziale in ordine alla probabilità che se l’assemblea condominiale avesse effettivamente deliberato, a fronte delle informazioni che avrebbe dovuto fornire l’amministratore dopo l’esito delle doverose verifiche sullo stato del palazzo, «l’effettuazione di non meglio specificate opere di consolidamento dell’intero edificio», queste sarebbero state «tali da consentire, con ragionevole probabilità , allo stesso edificio di resistere al sisma del 2009». In un’altra pronuncia sempre la Cassazione (sentenza numero 13469/2017) ha confermato la sentenza che ha assolto gli imputati in relazione al crollo, avvenuto a seguito di un evento sismico, di un edificio, e causato, secondo l’accusa, dalla realizzazione di un giunto sismico, con l’edificio confinante, non conforme alla normativa vigente. A tal riguardo la Corte ha escluso la responsabilità degli imputati in quanto ha ritenuto che il crollo dell’edificio sia stato «originato dai suoi stessi difetti costruttivi strutturali e che , pur ponendosi come concausa del crollo, nessuna influenza abbia avuto ai fini del crollo la mancata presenza del giunto sismico tra la costruzione ed il confinante edificio».In sostanza, per la Cassazione le sentenze di merito non ignorano che i difetti costruttivi del primo edificio configurino una possibile concausa del secondo edificio , ma danno conto di avere ritenuto che il crollo sarebbe avvenuto, comunque, a causa dei vizi progettuali e strutturali dell’edificio. Infine la sentenza, al fine di escludere la responsabilità degli imputati, esamina l’entità delle scosse sismiche succedute nel tempo, non comparabili tra loro per gradi di magnitudo, per la vicinanza dell’epicentro ai luoghi abitati e per i conseguenti danni a persone a cose.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©