Condominio

Il giardino è condominiale se non è stato riservato al proprietario originario

di Valeria Sibilio

In che misura ci appartiene il giardino condominiale? Trattandosi di parte comune, ne sono proprietari tutti i condòmini. Ma la proprietà si divide per millesimi oppure per parti uguali? A chiarire i dubbi è intervenuta la Cassazione con l'ordinanza 7743/2017 (relatore Antonio Scarpa), inerente la disputa tra una signora e due coniugi, comproprietari dell'area scoperta messa a verde, circostante l'edificio condominiale nel quale tutti loro risiedono.
Dagli atti presentati a giudizio, risulta che il condominio in esame è sorto con l'atto di frazionamento dell'iniziale unica proprietà della signora che ha fatto ricorso, mediante il trasferimento di proprietà, per atto del 27 luglio 1973, dell'unità immobiliare al secondo piano ai signori controricorrenti. Dal titolo del 27 luglio 1973 risulta però chiara ed univoca la volontà di riservare esclusivamente alla venditrice (quella che ha fatto ricorso) la proprietà del giardino.
Poi è accaduto che la proprietaria del giardino vendesse un altro appartamento, indicando nell'atto (del 1981) anche il giardino. L'acquirente si è trovato così condòmino per quanto riguarda tutti i beni e servizi comuni ma comproprietario del giardino insieme con la sola venditrice.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, però, in giardino tutti i comproprietari di immobili sia di grosse metrature che di piccoli monolocali - sono uguali e hanno pari diritti quando l'atto di compravendita non stabilisce nulla al riguardo.
Pertanto, la divisione di quest'area comune viene stabilita non sulla base dei millesimi ma per parti uguali.
Il fatto che il giardino si divida in parti uguali implica che le spese dovranno essere ripartite indistintamente tra tutti i comproprietari e, ancora, che nessuno di essi potrà avanzare un utilizzo e godimento superiore rispetto agli altri perché detentore di maggiori millesimi. La Corte di Cassazione ha, perciò, rigettato gli appelli proposti dalla signora ricorrente contro le sentenze del Tribunale. Inoltre, sono stati disposti il rimborso al controricorrente delle spese sostenute nel giudizio di cassazione e il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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