Condominio

Anche il termine per impugnare la delibera assembleare in mediazione è di 30 giorni

di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

La procedura di mediazione obbligatoria per le liti condominiali, disposta dall'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, deve rispettare il termine di 30 giorni previsto per l'impugnazione delle delibere, ove la delibera oggetto dell'impugnazione sia annullabile (e non nulla). E' quanto deciso dal Tribunale di Milano (quale giudice dell'appello, rispetto ad una pronuncia del Giudice di Pace) con la sentenza n. 608 del 19 gennaio 2017. Nella fattispecie, un condomino ha chiesto al giudice di pronunciare l'invalidità di una delibera condominiale in cui si accollavano all'attore alcune voci di spesa, fra cui quelle relative al servizio di portineria e altre spese, impugnando il consuntivo e il riparto. Senonché, trattandosi di delibera annullabile (e non nulla), come ha osservato il tribunale meneghino, essa doveva essere impugnata nel termine di trenta giorni. Si legge nella pronuncia 608 del 2017, “deve essere rilevata la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità (più correttamente improcedibilità ndr) della domanda attrice, avendo essa ad oggetto una decisione adottata all'interno di una delibera assembleare in cui è stato approvato il consuntivo dell'anno 2013-2014 e il suo riparto, la quale avrebbe dovuto essere impugnata dai condòmini dissenzienti entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla delibera, ex art. 1137 c.c”. Dagli atti risulta, invece, che la delibera adottata il 19 giugno 2014 sia stata impugnata dinanzi all'Organismo di mediazione soltanto il 30 luglio 2014, (data di deposito dell'istanza di mediazione), vale a dire con undici giorni di ritardo rispetto al termine ultimo previsto dalla legge. Senonché anche in sede di mediazione obbligatoria occorre tener conto del disposto di cui all'art. 5, del richiamato D.Lgs. 28/2010 per il quale dal momento della comunicazione dell'istanza di mediazione alle altre parti, tale istanza impedisce la decadenza per una sola volta del termine dell'impugnazione, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di mediazione.
A nulla è valsa l'eccezione dell'attore, secondo cui la scadenza doveva decorrere dalla data dell'effettiva comunicazione del verbale dell'assemblea, avvenuta il 4 luglio 2014, anche in considerazione del fatto che il suo rappresentante incaricato di partecipare all'assemblea si sarebbe allontanato prima che la riunione terminasse. Dal verbale è risultato, infatti, che il rappresentante era presente al momento dell'approvazione del consuntivo e relativo riparto contestati. E comunque, spiega il giudice lombardo motivando la sua decisione: “nessuna rilevanza assume l'eccezione di parte attrice secondo la quale, nel caso di specie, non trova applicazione il termine decadenziale di 30 giorni, essendo nulla la delibera adottata in violazione dei principi sanciti ex art. 1123 c.c. o nel regolamento”.
La sentenza, al di là della questione degli effetti della mediazione, offre un ulteriore e importante spunto di riflessione laddove, in tema di riparto delle spese condominiali, distingue tra delibere nulle e delibere annullabili, puntualizzando che ricorre la nullità della delibera quando l'assemblea proceda ad una modificazione dei criteri di riparto in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c. o dal regolamento di condominio (posto che l'assemblea, in mancanza di un accordo unanime dei condomini, non ha il potere di stabilire o modificare i criteri di riparto delle spese, in violazione dell'articolo 1123 del Codice civile o del regolamento di condominio). Si configura, invece, l'annullabilita' della delibera quando l'assemblea, senza adottare alcuna decisione in merito ai criteri da seguire, si sia limitata a ripartire in concreto le spese. Ciò non toglie che talvolta non sia però agevole distinguere tra delibere che nel ripartire una spesa abbiano modificato i criteri legali e regolamentari e delibere che si siano “semplicemente” limitate a ripartire la spesa in concreto.

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