Condominio

Nel processo sulle delibere il termine per l’appello è inderogabile

di Valeria Sibilio

«Chi ha tempo non aspetti tempo» recita un vecchio proverbio e certamente ne faranno tesoro i signori che hanno visto respinto dalla Cassazione un loro ricorso, per una semplice questione temporalale. I fatti: una delibera condominiale, approvata il 17 gennaio 2011, venne impugnata dai signori in questione, invocandone l'annullamento per una erronea elaborazione delle voci di conguaglio, a loro svantaggio, e per mancata rendicontazione delle spese straordinarie. Il condominio, costituitosi in giudizio, chiese il rigetto del ricorso invocando la responsabilità processuale aggravata dei ricorrenti. Il Tribunale, con sentenza n. 2138/2014, dell'11 febbraio 2014, rigettò l'impugnazione, condannando i signori ricorrenti alle spese di lite ed anche al pagamento di euro 1.500,00. A nulla valse il ricorso dei signori, giudicato inammissibile dalla Corte d'Appello di Napoli in quanto, stante la data di notifica, questo era stato proposto tardivamente. In pratica, i signori avevano depositato l'appello nella cancelleria del giudice ma notificandolo solo successivamente ed a termini di tempo, previsti dalla legge, scaduti. Motivazione suffragata anche dalla Corte di Cassazione nel susseguente ricorso presentato dai signori, la quale ha precisato che la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell'atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice. Per la Cassazione, un appello erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria solo nel caso in cui l'atto sia stato depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte. La deroga trovava una giustificazione solo per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale.
A nulla, perciò, è valso l'orientamento dei ricorrenti i quali, in sede di ricorso, cercarono di avallare la motivazione secondo la quale, in tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari del condominio, si poteva intendere, come esaustivo per il rispetto del termine, il deposito del ricorso in cancelleria, a prescindere dalla sua successiva notificazione.
La Corte, con ordinanza n.8839/17 (relatore Antonio Scarpa), ha rigettato il ricorso, dichiarando, inoltre, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Non ha, tuttavia, ritenuto necessario provvedere alle spese del giudizio di cassazione, in quanto il condominio non ha svolto alcuna attività difensiva.

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