Condominio

Il Consiglio di Stato boccia la Soprintendenza sui pannelli solari

di Luana Tagliolini


Il contesto ambientale non viene pregiudicato se i pannelli fotovoltaici non coprono l'intero tetto: imporre una copertura integrale del tetto è un provvedimento sproporzionato e illogico (Consiglio di Stato, sentenza n. 856/2017).
La vicenda ha riguardato la posa di pannelli fotovoltaici sul tetto di copertura di due fabbricati nelle vicinanze di un centro storico, ubicati su un territorio soggetto a “dichiarazione di notevole interesse pubblico”.
La Soprintendenza aveva dato parere sfavorevole per l'apposizione dei pannelli perché l'inserimento di due falde fotovoltaiche, in un sistema di falde tutte di coppi rossi di carattere tradizionale, creava incompatibilità paesaggistica per la commistione di materiali e colori, a meno che la falda di copertura non fosse estesa per l'intero tetto.
A seguito di tale parere negativo, il Comune negava il proprio assenso all'intervento di posa dei pannelli fotovoltaici.
Inoltrato il ricorso, il Tar condivideva le conclusioni della Soprintendenza che, nel coniugare l'aspetto paesistico con quello energetico, aveva dato rilievo anche al giudizio estetico.
Diverso, invece, il parere del Consiglio di Stato il quale ha precisato che la Soprintendenza aveva ammesso che la posa dei pannelli fotovoltaici, oltre ad essere favorita dal legislatore, non arrecava, di per se, alcun degrado all'ambiente circostante, ed aveva dichiarato di non essere pregiudizialmente contraria alla posa di pannelli, ed aveva invitato la società a riformulare il progetto originario a cui quest'ultima si era uniformata, in considerazione, anche, del fatto che il vincolo che gravava sull'area era di tipo generico e in zona di espansione edilizia interessata da un'ampia lottizzazione e visibile del centro storico.
Ma il Consiglio ha ritenuto <<eccessivo e, in definitiva, sproporzionato e illogico –anche alla luce dell'esigenza, legislativamente riconosciuta, d'incentivare la produzione di energia con fonti rinnovabili, e di favorire soluzioni di risparmio energetico - che la Soprintendenza esigesse, dalla società, al fine di superare le alterazioni e le problematiche evidenziate, l'installazione di pannelli fotovoltaici sull'intero sistema di falda, pretendendo la realizzazione di una “copertura totalmente fotovoltaica”, al di là della effettiva assurdità tecnica e insostenibilità economica della operazione>>.
Infatti, precisa il Consiglio, <<è da considerarsi contrario al principio di proporzionalità e all'esigenza di conciliare la tutela ambientale e gli aspetti paesaggistici con le necessità legate al risparmio energetico, pretendere una totale uniformità su tutte le falde>>, alla luce anche di quanto comprovato dalla società appellante e cioè che le altre falde, non coperte coi pannelli, in quanto esposte a Nord, non potevano ricevere i raggi del sole e non potevano adempiere alle finalità per le quali si ricorreva alla posa dei pannelli.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il Consiglio di Stato accoglieva l'appello ritenendo la sentenza di primo grado contraddittoria e che non avesse adeguatamente considerato le modifiche apportate dalla società. Da ultimo il CdS annullava i provvedimenti impugnati in primo grado, ed ordinava, all'autorità amministrativa, di dare esecuzione alla sentenza emessa.

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