Condominio

Finestre, il Comune non può cambiare idea

di Giuseppe Bordolli

Non è legittimo il comportamento del Comune che prima autorizza il singolo condòmino ad aprire una finestra sulla pubblica via e, dopo l’esecuzione dei lavori, annulla l’autorizzazione concessa per l’esistenza di una precedente richiesta (mai resa nota) di altro condominio volta a ottenere l’autorizzazione per l’installazione di una piattaforma elevatrice in base alla legge 13/89. Questo il principio affermato nella sentenza 386/2016 del Tar Sardegna.

Il caso nasceva quando un condòmino richiedeva al Comune il permesso di aprire una finestra al piano terra e primo sulla facciata - lato strada - del caseggiato. L’amministrazione comunale non si opponeva al progetto e i lavori venivano realizzati.

Dopo circa un anno, però, il Comune faceva marcia indietro e annullava il permesso concesso perché si rendeva conto dell’incompatibilità tra l’apertura della finestra e la richiesta di autorizzazione, antecedentemente presentata da altro condòmino dello stesso caseggiato, per l’installazione, sul medesimo prospetto, di un ascensore con i requisiti previsti dalla legge 13/1989 sulla disabilità.

Il comportamento dell’autorità comunale suscitava la reazione del partecipante al condominio che aveva già realizzato i lavori consentiti. Il Tar, esaminata la situazione, ha dato ragione al ricorrente, sottolineando, in primo luogo, come la decisione di annullare in autotutela un provvedimento amministrativo debba essere assunto solo entro un t ermine ragionevole (nella specie era trascorso oltre un anno), se non per valide ed esplicite ragioni di interesse pubblico. Che nel caso di specie non esistevano.

In ogni caso, l’autorità comunale avrebbe dovuto procedere ad un accurato esame degli interessi in gioco per verificare la praticabilità di soluzioni alternative tecnicamente realizzabili che consentissero la coesistenza dei due interventi edilizi richieste dai condomini.

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