Condominio

Sulla bacheca condominiale niente notizie private

di Luana Tagliolini

La bacheca condominiale non può essere utilizzata per fini personali o, ancora meno, per divulgare informazioni su procedimenti giudiziari in corso a carico di qualcuno, in quanto ciò consente la divulgazione delle notizie, anche a terzi, estranei al condominio.
Non sono pochi i ricorsi per violazione della privacy a seguito di affissioni in bacheca di situazioni debitorie di condomini morosi o, addirittura di decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti.
Trattasi di informazioni “non segrete” ma riservate solo ai condòmini, i quali hanno il diritto di averne conoscenza (articolo 1130 n. 9 codice civile) ma la diffusione deve avvenire con sistemi e metodi che evitino divulgazioni esterne a terzi e di incorrere in violazioni della privacy.
A seguito di un “colorito” colloquio intervenuto tra il portiere dello stabile e un condomino, quest'ultimo denunciava il portiere per lesioni e affiggeva in bacheca un foglio nel quale riferiva, ai condomini, che il portiere si era allontanato dalla portineria per recarsi presso la Repubblica ove pendeva un procedimento per lesioni gravissime ai danni dello stesso condomino-denunciante.
Secondo i giudici di merito tale comunicazione aveva recato un concreto pregiudizio alla persona offesa, la cui reputazione e professionalità sul luogo di lavoro erano state screditate attraverso la rappresentazione di una condotta scarsamente osservante dei suoi compiti di addetto alla portineria del condominio.
La pronuncia viene confermata dalla Corte d’appello e dalla stessa Corte di Cassazione (Sez. penale, sent. n. 15221/2017).
Precisano i supremi giudici che, salvo che il fatto cosorte d'appello tituisca più grave reato, l'art. 167 del d.lgs. n. 196/2003 punisce la condotta di colui il quale «al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. ……, sempre che dal fatto derivi un nocumento».
Nella fattispecie, la propalazione delle informazioni relative alla situazione giudiziaria del portiere era priva di consenso espresso dell'interessato (necessario, trattandosi di dati giudiziari), ne screditava la reputazione e la professionalità nello stesso luogo di lavoro e determinava, nei suoi confronti, “un nocumento concreto e tangibile e non certo di minima rilevanza”, anche alla luce dell'ulteriore obiettivo che l'imputato si prefiggeva che sostanzialmente era quello di procurargli un danno ingiusto, consapevole, tra l'altro che la permanenza del foglio in bacheca, per diverse ore, avrebbe favorito la divulgazione della notizia anche a terzi estrani al condominio.
Come disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali di natura sensibile e il trattamento dei dati giudiziari in condominio occorre che esso sia davvero indispensabile, altrimenti è gravemente illecito.
Nel caso di delibera assembleare dove si indispensabile trattare dati sensibili o giudiziari, devono essere adottate adeguate cautele al fine di salvaguardare la dignità degli interessati.

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