Condominio

L’amministratore persona fisica e la riforma delle professioni non regolamentate

di Giulio Benedetti

La legge 14.1.2013 n. 4 contiene la regolamentazione dell'attività dei professionisti finora senza un albo di riferimento ed è stato adottato in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione , inerente alla legislazione concorrente statale relativa alle professioni e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione dei professionisti non organizzati in ordini ed in collegi. Inoltre l'adozione di tale normativa appare assai opportuna non solo in quanto richiesta da gran tempo dalle categorie di settore e dalle organizzazioni dei consumatori, ma anche perché supera una evidente lacuna della normativa vigente.
A tal proposito deve notarsi che l'articolo 2229 del codice civile afferma che:
• la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi;
• l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alla associazioni dello stato, salvo che la legge disponga diversamente ;
• contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o dagli elenchi , e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Viene definita ( articolo 1, comma 2) professione non organizzata in ordini o collegi l'attività economica , anche organizzata , volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale , o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi di cui all'articolo 2229 c.c., delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative. Colui che svolge detta attività deve contraddistinguerla in ogni documento ed in ogni rapporto con il cliente con l'espresso riferimento alla presente legge per la disciplina applicabile : in caso di inadempimento si realizza un'ipotesi di pratica commerciale scorretta tra professionisti e consumatori sanzionata dal titolo II della parte seconda del d.lvo 6.9.2005 n. 206 ( codice del consumo ).
L'attività professionale deve essere esercitata in forma libera , deve fondarsi sull'autonomia , sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica , nel rispetto dei principi di buona fede , dell'affidamento del pubblico e della clientela , della correttezza , dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi , della responsabilità del professionista. La professione può svolgersi individualmente , in forma associata , societaria , cooperativa e del lavoro dipendente. E' inoltre permesso ( art.2) lo svolgimento delle professione mediante la costituzione di associazioni a carattere professionale di natura privatistica , fondate su base volontaria , senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle norme deontologiche , agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Dette associazioni devono :
• contenere gli statuti e le clausole associative che garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi , la dialettica democratica tra gli associati , l'osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa e tecnico scientifica idonea all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
• promuovere la formazione permanente dei propri iscritti , adottano un codice di condotta secondo quanto previsto dall'articolo 27 – bis del Dlgs 206/2005, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati in caso incorrano in violazioni del predetto codice del consumo;
• promuovono forme di garanzia per l'utente , tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore , presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso coni professionisti , secondo quanto previsto dall'articolo 27 – ter del d.lvo n. 2006/2005, ed ottenere le informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da essere richiesti agli iscritti.
Èespressamente vietato alle associazioni l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o in collegi ed ai professionisti delle professioni non regolamentate , anche se iscritti nelle associazioni sopra descritte , non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalle legge a specifiche categorie di soggetti , salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale .
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24432/2016 ha affermato il potere dell'assemblea condominiale di nominare amministratore esclusivamente una persona fisica , anziché una persona giuridica, quando tale divieto sia stabilito dal regolamento . Ma la sentenza afferma che l'art. 1138, quarto comma, c.c., pur dichiarando espressamente non derogabile dal regolamento la disposizione dell'art. 1129 c.c., la quale attribuisce all'assemblea la nomina dell'amministratore e stabilisce la durata dell'incarico, non preclude che il regolamento condominiale possa stabilire che la scelta dell'assemblea debba cadere su soggetti (persone fisiche o giuridiche) che presentino caratteristiche, requisiti o titoli professionali .

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