Condominio

Si può ampliare il piano terreno con lo stesso principio della sopraelevazione?

di Cesarina Vittoria Vegni - a cura dell’Esperto Risponde

La sentenza citata nel quesito riconosce che “Il diritto di sopraelevare ex art. 1127 c.c., ricomprendente sia l'esecuzione di nuovi piani sia la trasformazione di locali preesistenti con aumento delle superfici e delle volumetrie, spetta ex lege al proprietario dell'ultimo piano od a quello esclusivo del lastrico (in caso di pluralità, spetta a ciascuno nei limiti della propria quota di proprietà), senza alcun assenso dell'assemblea condominiale, posto che non rientra tra le innovazioni (art.1120 c.c.). I condomini possono opporsi solo se la sopraelevazione lede il decoro architettonico del condominio o riduce notevolmente l'accesso di aria e luce ai piani sottostanti. Il diritto di sopraelevare deve invece essere negato laddove vi siano problemi di staticità dell'edificio. (T.A.R. Trento, sez. I, 06/02/2017, n. 45) In realtà la sentenza è conforme a un'interpretazione costante anche della giurisprudenza civilistica in quanto il dettato normativo è chiaro : è la stessa norma ex art. 1127 c.c. a prevedere la possibilità di sopraelevazione dell'ultimo piano. Si tratta però di fattispecie diversa da quella descritta in quesito . In quest'ultimo caso non vi è un aumento in verticale dell'edificio con applicazione della disciplina propria dell'art. 1127 c.c. ,bensì una costruzione ex novo di un fabbricato sul cortile di proprietà esclusiva. Pertanto, oltre questioni di natura amministrativo- urbanistica , rilevano problemi di distanze dalle proprietà limitrofe ( es:unità immobiliari di altri condomini ) questioni di decoro architettonico e limitazioni di aria e luce dovute all'occupazione di superficie cortilizia se pur di proprietà esclusiva

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©