Condominio

Infiltrazioni: danno non patrimoniale risarcito solo se con lesione dei «diritti della persona»

di Luana Tagliolini

Per poter risarcire un danno non patrimoniale è necessario che il fatto illecito costituisca reato o leda, in modo serio, diritti della persona costituzionalmente garantiti.
Con tale principio di diritto la Corte di Cassazione (sentenza n. 4534/2017) ha accolto il ricorso di una condòmina - condannata dalla Corte di Appello a risarcire i danni procurati, all'appartamento sottostante, a causa di un allagamento accidentale della propria una unità immobiliare - con il quale lamentava, tra l'altro, la violazione, da parte della corte di merito, dell'articolo 1226 codice civile.
Sosteneva la ricorrente che la corte di merito aveva accordato alla danneggiata il risarcimento del danno, calcolato in via equitativa ex articolo 1226 codice civile per «diminuita godibilità del bene nell'arco temporale necessario alle riparazioni nonostante nessuna prova fosse stata fornita dell'esistenza del pregiudizio».
I giudici di legittimità hanno precisato, preliminarmente, che l'impossibilità di godere di un immobile potrebbe, in teoria, causare sia un danno patrimoniale che un danno non patrimoniale.
Per liquidare un danno in via equitativa ex articolo 1226 c.c. è necessario che il danno risulti certo nella sua esistenza ma incerto nella sua consistenza, ovvero che il creditore non sia riuscito a dimostrare il quantum ma non quando non abbia nemmeno dato la prova dell'esistenza del danno.
Per i supremi giudici, nel caso di specie, il danno patrimoniale da mancato godimento di immobile non risultava né dedotto né indicato dalla corte nella sua consistenza (per es. costi per alloggiare altrove, perdita di canoni di locazione, ecc.).
Mancava, cioè, il presupposto primo per il ricorso alla liquidazione equitativa ovvero l'esistenza certa del danno il cui onere della prova incombe sulla parte danneggiata ed, inoltre, l'impossibilità o la difficoltà di poterlo valutare.
Per quanto attiene, invece, alla risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario che «l'illecito configuri gli estremi del reato o leda seriamente interessi della persona costituzionalmente garantiti».
Nella fattispecie in esame, sostengono gli stessi giudici, qualora la corte di merito avesse inteso liquidare in via equitativa lo stesso danno non patrimoniale da mancato godimento dell'immobile, «anche tale pregiudizio, oltre a non risultare analiticamente e tempestivamente allegato, non sarebbe risarcibile, in quanto il fatto illecito non costituisce reato e non ha leso interessi della persona costituzionalmente garantiti».
Non ricorrerebbero, pertanto, alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 2059 del codice civile per la risarcibilità del danno non patrimoniale e “il mero disagio o fastidio” non costituirebbe un danno risarcibile (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26972/2008).

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