Condominio

Il fornitore deve provare la precisione del contatore

di Glauco Bisso

Nel giudizio sull’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso su richiesta dell’acquedotto per consumi presunti attributi all’utente, l’onere della prova spetta al creditore che dovrà produrre lo strumento di misura. Così dice la terza sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 23669 2016.

Conta il contatore

La vicenda prende corpo quando, sei mesi dopo al subentro ad altro utente, l’acquedotto, senza avvisare l’utente, sostituisce il contatore. In base ai consumi successivamente rilevati stima i consumi passati con l’emissione delle fatture a conguaglio. I primi due gradi di giudizio danno torto all’utente. La Suprema Corte, posto che la fattura nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce mezzo di prova ed il credito deve essere dimostrato, richiama la precedente sentenza 10313/2004, che si riferiva all’addebito del traffico telefonico. Ribadisce che l’utente può contestare quanto attribuito ed è il gestore che deve dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza di questo coi dati riportati in bolletta.

Occorre provare

È la utility (l’acquedotto, ma il principio è estensibile ad alte forniture di servizi) che, in caso di contestazione dei consumi, deve provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) sia perfettamente funzionante. Proprio l’aver sostituito il contatore senza avviso e senza averlo conservato ha impedito all’utente di poter dimostrare i suoi diritti. L’utente può invece provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni alla sua volontà ed a lui non imputabili. Nelle case in condominio questa potrebbe consistere nella perizia tecnica che attesti l’assenza di rotture o dispersioni nell’impianto e nella lettura effettuata da soggetti terzi dei contatori individuali nello stesso periodo.

Se il contatore non c’e’ più

La fattura emessa ha valore di presunzione semplice che può essere superata da altro mezzo di prova. Capita spesso che i contatori si blocchino. Il gestore che non operi costantemente le letture si accorge in ritardo del malfunzionamento. I regolamenti degli Ato, in conformità con le indicazioni dell’Authority (Aeggsi), si veda il Regolamento del servizo di misura, articolo 10 e11), prevedono che si debba procedere alla ricostruzione dei consumi e sia effettuato il calcolo del consumo medio annuo a partire dalla data dell’ultimo dato di misura disponibile.

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