Parcheggi: messa a norma a carico dei proprietari
L’amministratore di condominio può disporre solo sulle parti comuni. Pertanto, eventuali responsabilità per le “cantine abusive” dovranno ricadere sui relativi proprietari. Comunque, si ricordi che i Vigili del Fuoco possono, in qualsiasi momento, fare i dovuti sopralluoghi e rilevare le difformità con quanto diversamente dichiarato. Ciò, ovviamente, può comportare responsabilità civili, amministrative e/o penali.Inoltre, è bene precisare che con il decreto ministeriale 16 febbraio 1982 erano soggette ai controlli di prevenzione incendi le “Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili”. Successivamente il Dpr 151/2011 ha posto come requisito di assoggettabilità la superficie, e non più la quantità di autoveicoli presenti. In pratica, con l'entrata in vigore del Dpr 151/2011, variano le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; infatti, l'allegato A del Dpr 151/2011 sostituisce il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, cambiando il numero di attività soggette e i loro requisiti di assoggettabilità.Colui che è tenuto a presentare la documentazione è in via generale il titolare dell'attività. Normalmente, le autorimesse sono di proprietà di condomini, in questo caso il responsabile è l'amministratore di condominio il quale deve presentare una delibera per l'adeguamento e regolarizzazione dell'autorimessa rispetto alla normativa di prevenzione incendi.Pertanto, visto che la normativa in materia è cambiata, in quanto si fa riferimento alla "superficie" e non più alla "quantità di autoveicoli presenti", non si comprende come mai "l'amministratore vuole far passare le cantine come box moto".Infine, ma non per importanza, l'adeguamento normativo del piano parcheggio "nel seminterrato" riguarda solo i proprietari dei relativi posti auto.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5