L'esperto rispondeCondominio

I giardinieri volontari a rischio di «sommerso»

Paola Pontanari

La domanda

L'amministratore ha regolarmente convocato l'assemblea condominiale, composta da 11 condomini; tra i punti all'ordine del giorno c'era l'affidamento ad una ditta della manutenzione del grande giardino condominiale. I condomini hanno deciso di fare loro questa manutenzione, in modo del tutto gratuito per il condominio. La votazione è stata di 10 condomini favorevoli e uno contrario. Il condomino che ha votato contro vuole impugnare perché sostiene che la maggior parte dei condomini è molto anziana e per svolgere tale lavoro si troverebbe ad dover usare macchine pericolose per loro, come ad esempio tagliaerba, tosasiepe e scale per la potatura delle piante, e per giunta senza nessuna copertura assicurativa. In caso di incidenti, di chi è la responsabilità? Questo punto potrebbe essere nullo o annullabile? Qual è il parere dell'esperto?

Lavorare gratuitamente per il proprio condominio può configurare l'ipotesi di impiego sommerso. In caso di incidente e/o infortunio del lavoratore “a nero” (tale figura ricoprirebbe il condomino che esegue la manutenzione "in modo del tutto gratuito per il condominio"), potrebbe intervenire l’Inail (a seguito di chiamata da parte dello stesso “lavoratore” o di un condomino) che appurerebbe il lavoro sommerso. Come conseguenza, verrebbe irrogata una sanzione amministrativa il cui importo può arrivare a circa 15.000 euro. Ovviamente, alla sanzione dovrà aggiungersi anche il costo relativo alle spese per l’infortunio subito dal lavoratore “a nero”. Si ricordi che l’Inail adotta il principio “dell’automaticità delle prestazioni” che consiste, appunto, nel diritto alle prestazioni economiche da parte dell’Istituto, anche se il lavoratore si trova in una situazione di “sommerso”. In seguito, l’Inail si rivarrà sul condominio.Pertanto, in una chiara ed evidente situazione di illegalità, i responsabili saranno tutti i condomini ed anche l’amministratore, il quale avrà tollerato (se non, addirittura, proposto con conseguente placet del condominio) una situazione non regolare, che può comportare dei seri risvolti sia civili che penali.Invece, in merito alla validità della relativa deliberazione, a parere di chi scrive, il relativo punto potrebbe essere affetto da nullità per "illiceità dell'oggetto", in quanto contrastante con delle norme di legge.Tuttavia, dato che, comunque, la distinzione tra nullità ed annullabilità è di derivazione giurisprudenziale, per evitare eventuali diverse interpretazioni al riguardo e, conseguentemente, possibili "decadenze" dalla relativa impugnativa, sempre a parere di chi scrive è consigliabile impugnare la predetta deliberazione nel termine di 30 giorni, così come statuito dall'articolo 1137 del Codice civile.

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