Condominio

Le competenze guidano l’attestato del professionista

di Dario Acquaro

L’efficacia degli interventi per ridurre il rischio sismico viene certificata da professionisti «incaricati di progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali di appartenenza».

Con un decreto correttivo (il Dm 65 del 7 marzo 2017) il ministero delle Infrastrutture ha rivisto, dopo appena una settimana, il Dm del 28 febbraio sulla classificazione sismica degli edifici nella parte (l’articolo 3) in cui limitava a ingegneri e architetti la possibilità di mettere a punto gli attestati necessari per il sismabonus, tagliando fuori altre figure professionali, come quelle dei geometri e dei periti industriali che avevano scritto al ministero per lamentare l’esclusione.

Il nuovo decreto ha quindi corretto il tiro: diagnosi e asseverazioni potranno essere predisposte da tutti i professionisti secondo le rispettive competenze. Di conseguenza, ha modificato anche il modello di asseverazione eliminando l’esplicito riferimento a ingegneri e architetti come unici professionisti abilitati ad attestare – seguendo le linee guida – «la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato».

Il progetto degli interventi antisismici – insieme all’asseverazione – va allegato alla Scia da presentare allo sportello unico competente. Sempre lì vanno poi depositate le attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico, «ove nominato per legge», i quali – al termine dei lavori e delle verifiche – «attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista».

Nel modello di asseverazione, il professionista deve indicare se è stato incaricato di effettuare la sola classificazione del rischio sismico dell’edificio; oppure «il progetto per la riduzione del rischio sismico» e la relativa classificazione post-intervento.

Nel secondo caso, dopo aver riportato i parametri dell’edificio precedenti e successi alle opere, deve quindi comunicare quanti passaggi di classe di rischio possano essere raggiunti: se uno solo, oppure se due o più.

Per gli edifici in calcestruzzo armato e per le strutture «assimilabili ai capannoni industriali», tuttavia, si può ritenere valido il passaggio alla classe superiore, eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento (quindi con il metodo semplificato), «anche in assenza di una preventiva attribuzione della classe di rischio». Occorre però soddisfare una serie di condizioni, puntualmente elencate nelle linee guida del decreto.

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