Condominio

Guida all’assemblea - 9. Il procedimento di mediazione e l'impugnazione della delibera

di Rosario Dolce

Per impugnare una delibera assembleare occorre passare dalla “mediazione”; il che vuol dire che, ciascun condòmino non è in grado di citare in giudizio il condominio per lamentare l'invalidità di una data deliberazione, senza aver avviato preventivamente il procedimento di media-conciliazione.
L'istanza di mediazione deve constare di un contenuto preciso e puntuale. Occorre indicare la delibera che si intende impugnare, la data in cui questa è stata emessa ed esplicitare i vizi che si vogliono contestare, altrimenti il rischio è che il tentativo si abbia come non proposto in giudizio (cfr, Tribunale di Milano 02.12.2016).
La vocazione della mediazione è la conciliazione. Partitamente, in tema di impugnazione di delibere assembleari, lo scopo è quello di condividere l'irregolarità con l'assemblea dei condòmini e dare luogo ad un procedimento collegiale volto a revocare la statuizione impugnata e/o a sostituirla con altra ritenuta regolare.
La partecipazione dell'amministratore al procedimento di mediazione è meramente figurativa. Questi è tenuto senza indugio a dare comunicazione all'assemblea dei condòmini dell'istanza ricevuta per farsi autorizzare alla partecipazione nel procedimento. Raggiunta un'eventuale ipotesi di accordo è necessario che l'amministratore rimetta la proposta in sede assembleare, così da acquisire, secondo le maggioranze del caso, la delibera per l'approvazione o meno. Infine, potrà procedere alla sottoscrizione del verbale, sia esso positivo che negativo.
Nel caso in cui il vizio denunciato rientri nel novero di quelli di cui all'articolo 1137 codice civile è bene instaurare il procedimento nel termine dei trenta giorni dalla data di adozione della delibera o da quella della comunicazione del verbale, a seconda dei casi. La norma in questione, infatti, prevede che l'infruttuoso decorso del termine genera la decadenza dal diritto di sollevare gravame.
L'articolo 5 ultimo comma del Decreto legislativo 28 del 2010 precisa che al momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Da tanto si ricava che il termine per l'impugnazione di cui all'articolo 1137 codice civile viene bloccato dal momento della notifica dell'istanza di mediazione all'amministratore del condominio. Risulta irrilevante, pertanto, il momento del deposito dell'istanza presso l'organismo di mediazione prescelto per l'instaurazione del procedimento.
La domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza dal termine di cui all'articolo anzidetto, ma per una sola volta. Se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo.
Altra questione di rilievo è l'effetto di tale decorrenza: ovverosia se il termine per l'impugnazione ricomincia a decorrere dal momento in cui è stato sospeso, ovvero riparta di nuovamente essendo stato solamente interrotto.
Secondo una parte della giurisprudenza, la norma in disamina non richiamando l‘articolo 2943 del 2 codice civile, importa che il termine dei trenta giorni non si interrompa con la presentazione della domanda di mediazione, bensì si sospenda, è quindi ricomincia a decorrere proprio al punto in cui era stato precedentemente sospeso (Cfr, Tribunale di Palermo, 19 settembre 2015).
Cosi ad esempio, se Tizio ha presentato un'istanza di mediazione dopo dieci giorni dalla data i comunicazione, ove il tentativo di conciliazione non sortisca alcun effetto, avrà l'onere di notificare l'atto di citazione entro i restanti venti giorni residuali, che ricominceranno a decorrere dalla data del deposito del verbale negativo presso l'organismo.
L'interpretazione giudiziale in commento si è scontrata, tuttavia, con l'orientamento espresso in punto da parte della migliore dottrina; la quale partendo dal dato letterale dell'inciso normativo (“…se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”) e mutuando sull'argomento i principi offerti dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr, Sezioni Unite con la Sentenza numero 17781/13), conclude, diversamente, per la reviviscenza dell'intero termine di decadenza di cui all'articolo 1137 codice civile (trenta giorni) a partire dalla data del deposito del verbale negativo presso la cancelleria dell'organismo di mediazione (tale orientamento è stato da ultimo accolto dal Tribunale di Milano con la Sentenza citata del 02.12.2016. Tribunale di Milano con la Sentenza pubblicata in data 02 dicembre 2016 (giudice relatore Giacomo Rota).

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