Le responsabilità per compensi mai fatturati
Il nuovo articolo 1129 del Codice civile, al comma 11, delinea i casi in cui l’amministratore può essere revocato. Preliminarmente, va detto che, qualora l’amministratore non convochi l’assemblea per la propria revoca (ipotesi altamente probabile), viene stabilito che «nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali... i condòmini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria». Nel merito, l’articolo 1129, comma 12, del Codice civile specifica quali possono essere le “gravi irregolarità”. Si tratta, comunque, di ipotesi non tassative, il cui contenuto può continuamente essere “arricchito” dalla giurisprudenza.Venendo nello specifico al caso prospettato (di mancata emissione di fatture per tutti i compensi e le percentuali incassate sui lavori effettuati), esso può farsi rientrare più appropriatamente in una responsabilità fiscale propria/personale dell’amministratore di condominio, che, dal punto di vista concettuale, può divergere dalle “gravi irregolarità fiscali” di cui al citato articolo 1129 del Codice civile.Detto questo, sempre secondo l'articolo 1129, «la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea».
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