L'esperto rispondeCondominio

La sanzione non si «sposta» sull'amministratore

Paola Pontanari

La domanda

Abbiamo inserito nel regolamento condominiale l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie (ex legge 220/2012, di riforma del condominio) a carico di chi viola il regolamento stesso («In caso di infrazioni al regolamento condominiale l'amministratore ovvero l'assemblea sono tenuti ad applicare una sanzione pecuniaria da 100 a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro»). Nonostante le mie reiterate segnalazioni e richieste di provvedimenti, l'amministratore non irroga le sanzioni previste, né, tanto meno, ne propone la ratifica all'assemblea. Quasi tutti i condòmini abitano altrove e non sono al corrente delle violazioni dei loro locatari. Posso proporre l'irrogazione di dette sanzioni pecuniarie a carico dell'amministratore stesso, il quale viola lui stesso il regolamento che per legge dovrebbe far osservare?

Qualora l’amministratore di condominio, per sua inerzia, non faccia irrogare le relative sanzioni nei confronti dei condomini “violatori”, non è possibile irrogare quelle stesse sanzioni nei confronti dell’amministratore. Infatti, le sanzioni di cui all’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile e quelle introdotte nel regolamento condominiale contemplano una pena avente natura privata, che ha come unici destinatari i condòmini stessi.Tuttavia, nei confronti dell’amministratore inerte sono previste altre tipologie di “sanzioni”, come la revoca. Infatti, il comma 11 dell’articolo 1129 del Codice civile prevede che «la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea», e il successivo articolo 1130 stabilisce che «l’amministratore di condominio deve eseguire le deliberazioni dell’assemblea... e curare l’osservanza del regolamento di condominio».

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