Fuori dalla comunione la casa ereditata
La risposta è affermativa, tenuto conto che i coniugi sono in regime di separazione dei beni e che, comunque, i beni immobili acquisiti per successione non rientrano nella comunione. Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (n. 21, tabella A, parte II, del Dpr 633/1972, o articolo 1, tariffa, del Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna, oppure, se l'acquisto non avviene da una impresa, imposta di registro al 2% e ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 50 euro cadauna) si applicano a condizione che nell'atto di compravendita l'acquirente dichiari:a) di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;b) di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un'altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, fruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.In particolare, l'immobile dev'essere ubicato nel comune di residenza dell'acquirente ovvero nel comune in cui, entro 18 mesi, l'acquirente stabilirà la propria residenza. Nel caso di specie, la moglie è residente nel comune e possiederebbe tutti gli altri requisiti di legge per fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
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