Condominio

L’area destinata ha un vincolo urbanistico

di Edoardo Valentino

Sulle aree condominiali in uso esclusivo c’è il diritto di parcheggiare ma va provato che nel piano urbanistico fossero destinate a quello scopo. Lo ha definito la Cassazione (sezione VI) conl’ordinanza 5831/2017 .

La vicenda parte dal ricorso depositato da un condòmino contro un altro comproprietario per ottenere il riconoscimento del diritto di parcheggio condominiale in una area di terreno esterna al palazzo e usata in via esclusiva dal secondo. Il ricorso veniva respinto in tutti i gradi di giudizio, Cassazione compresa, che lo ha ritenuto inammissibile perché non veniva provato che l’area fosse stata seffettivamente vincolata a parcheggio. Dal punto di vista del merito, però, la Corte ha specificato come la disciplina dei parcheggi condominiali sia da ricercarsi nella legge 1150/42 e 765/67. Occorre quindi «accertare che si tratti di spazio destinato a parcheggio secondo la prescrizione della concessione edilizia, originaria o in variante, e poi che lo stesso sia stato riservato a tal fine in corso di costruzione e non impiegato invece per realizzarvi manufatti o opere di altra natura».

In particolare la Cassazione faceva riferimento all’articolo 41 sexies della legge 1150/42: «nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse». Questa norma, quindi, costituisce un vero e proprio vincolo urbanistico, ma impone a chi vanti il diritto di parcheggio di provare che l’area identificata sia delineata nello spazio riservato dalla legge.

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